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Ordinanza — n. 41284/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against usury clause nullity, ruling interest rate is the decisive factor regardless of protective clauses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41284/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Mannoni Fratelli against a lower court judgment confirming a default judgment for €108,973.05 in interest payments. The appellant argued that a 'protective clause' limiting interest rates was null due to imperativeness, while the opposing party contended the rate was determinate and below the usury threshold. The court rejected this, establishing that the actual interest rate applied by the bank, not the contractual rate or the protective clause, determines usury, and that such clauses serve public order rather than violating it.

Regesto Legislator

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Art. 1322 cod. civ.; Art. 644 L. 108/1996: The validity of a loan contract and the assessment of usury depend on the actual interest rate applied by the lender, not the contractual rate or the existence of a protective clause against usury.

Parole chiave

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usury assessment protective clause interest rate determination public order loan contract validity Cassazione appeal default judgment pagamento a rate

Disposizioni normative citate

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Art. 1322 cod. civ.
Art. 644 L. 108/1996
108/1996, dell’art. 644 cod.
Art. 1418 cod. civ.
Art. 1421 cod. civ.
Art. 1422 cod. civ.
Art. 1815 cod. civ.
art. 380 bis c.p
in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la ricorrente ha proposto la memoria ex art.
art. 1346 cod.civ
art. 644 cod. pen
108/1996, dell’art. 644 cod. pen., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26286/2019
che il motivo è manifestamente infondato; che, in proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 26286/2019) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui tale clausola, che ha la finalità di assicurare che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura cd.
Cass. n. 19597/2020
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 340-2020 proposto da: MANNONI FRATELLI FU PAOLO SRL, in persona del legale rappresentante MANNONI PAOLO, anche in proprio, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VANNI MARIA OGGIANO; - ricorrenti - contro GE.SE. GESTIONI SEPARATE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI,35, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO CRITELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLO ANGIONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 417/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/05/2019;F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 340/2020 Numero sezionale 8518/2021 Numero di raccolta generale 41284/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Data pubblicazione 22/12/2021 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che viene proposto da Mannoni Fratelli fu Paolo s.r.l. (già Mannoni Fratelli Fu Paolo di Mannoni Paolo Società in Accomandita Semplice), affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 417/2019 del 10.5.2019, che ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 249/2016 con cui è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla odierna società ricorrente il pagamento in favore delle Gestioni Separate – GE.SE. s.r.l. della somma di € 108.973,05, oltre interessi legali; - che la Corte d’Appello, per quanto ancora rileva, ha rigettato l’eccezione della società appellante di nullità del contratto di finanziamento oggetto di causa (sollevata sul difetto della determinatezza) sul rilievo che la pattuizione relativa alla fissazione del tasso di interesse presentava tutti i requisiti di determinatezza, emergendo dal piano di ammortamento allegato al contratto che erano stati espressi gli importi di tutte le rate costanti del mutuo nonché il costo complessivo di esso e l’importo complessivamente dovuto in restituzione, così da non residuare alcun margine di incertezza; - che il giudice di secondo grado ha, altresì, escluso la nullità della clausola di salvaguardia invocata dalla società ricorrente; - che Gestioni Separate s.r.l. in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la ricorrente ha proposto la memoria ex art. 380 bis. c.p.c.;

CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1419 e 1284 cod. civ, 117 d.lgs. n. 385/1993, sul rilievo che vi era stata difformità tra il tasso di interesse applicato dalla banca e quello convenuto, atteso che, come risulta dalla consulenza tecnica di parte a firma F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 340/2020 Numero sezionale 8518/2021 dott.ssa Contini, il tasso di interesse pattuito, pari al 5,70% su base annua, era Numero di raccolta generale 41284/2021 Data pubblicazione 22/12/2021 stato applicato solo nella prima semestralità, mentre nei semestri successivi variava dal 5,78% al 6,44% su base annua, e ciò nonostante fosse stato indicato nel contratto di finanziamento che lo stesso era stato concesso al tasso fisso del 5,70 %; che ciò aveva determinato la conseguenza che il contratto non soddisfaceva il requisito di determinatezza o determinabilità dell’oggetto, con conseguente nullità della relativa clausola, a norma dell’art. 1418 e 1346 cod. civ.;

2. che il motivo è manifestamente infondato; che, infatti, essendo pacifico in causa che al contratto di finanziamento è stato allegato il piano di ammortamento contenente l’indicazione di tutte le rate costanti del mutuo, con la precisazione, in ciascuna, della quota di rata dovuta a titolo di rimborso del capitale erogato e della quota dovuta a titolo di interessi (previsti in misura decrescente in corrispondenza della progressiva restituzione del debito in conto capitale), è evidente che, come correttamente osservato dalla Corte di Appello, è stato pienamente soddisfatto il requisito della determinatezza dell’oggetto, a norma dell’art. 1346 cod.civ.; che altra valenza ha la questione - non certo attinente alla validità della clausola con cui è stato pattuito il tasso di interesse del finanziamento - se la quota di interessi man mano determinata nelle rate costanti del piano di ammortamento (comunque individuate a priori dalla banca) corrispondesse in concreto o meno al tasso pattuito dalle parti nella misura del 5,70 % su base annua;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 108/1996, dell’art. 644 cod. pen., degli artt. 1418,1421, 1422, 1815 e 1322 cod. civ., per non avere ritenuto la nullità per contrarietà a norme imperative della cd. clausola di salvaguardia;

4. che il motivo è manifestamente infondato; che, in proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 26286/2019) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui tale clausola, che ha la finalità di assicurare che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura cd. oggettiva, non presenta profili di contrarietà a norme imperative, essendo, al contrario, volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 340/2020 Numero sezionale 8518/2021 Numero di raccolta generale 41284/2021 di pattuire interessi usurari, né ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine Data pubblicazione 22/12/2021 pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto; che va, infine, osservato che la società ricorrente non si è neppure confrontata con il preciso rilievo della Corte d’Appello, secondo cui, dall’esame della consulenza tecnica contabile d’ufficio, era emerso in modo incontrovertibile che il tasso di interesse effettivamente applicato dall’istituto di credito in tutto il periodo del finanziamento era risultato essere inferiore alla soglia antiusura di cui alla legge n. 108/1996; che, pertanto, come recentemente statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19597/2020, anche indipendentemente dalla validità o meno della clausola di salvaguardia, ciò che rileva ai fini della valutazione di usurarietà è il tasso moratorio applicato in concreto dalla Banca, e non quello pattuito;

5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 5.700,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o