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Ordinanza — n. 41251/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses overtime claim due to lack of specific authorization and collective agreement conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41251/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Giovanni Leonardi's appeal against the dismissal of his claim for overtime pay from the Metropolitan City of Messina. Leonardi argued that travel logs constituted specific orders for out-of-town services, but the court found the lower court correctly applied collective agreements requiring explicit authorization and verified service needs. The decision upheld that without such specific authorization, no right to compensation arises, and the appeal was inadmissible for failing to meet the new standard for reviewing factual sufficiency.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.; Art. 2108 cod. civ.; CCNL 14.9.2000; CCNL 1.4.1999: The Supreme Court holds that a violation of law under Art. 360 n. 3 is inadmissible when the appeal concerns the sufficiency of reasoning on factual issues, reserving such review exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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overtime compensation collective agreement specific authorization travel logs public administration sufficiency of reasoning art. 360 cod. proc. civ. ore supplementari

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt.
Art. 2108 cod. civ.
Art. 38 comma 2 CCNL 14.9.2000
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 14 CCNL 1.4.1999
civ., 38, comma 2, del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 stesso comparto, dell'art.
Art. 115 cod. proc. civ.
il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere provati, in quanto non contestati, i fatti posti a fondamento della domanda, tanto più che gli stessi trovavano conferma nella documentazione prodotta e nella nrova testimoniale acquisita;
Art. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001
infine con la quarta critica il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2126 cod.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
con la seconda censura, rubricata «violazione di legge: art. 132 comma 2 n.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; Ric.
artt. 2108 cod. civ
civ., la violazione degli artt. 2108 cod. civ., 38, comma 2, del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, dell'art.
art. 115 cod. proc. civ
il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere provati, in quanto non contestati, i fatti posti a fondamento della domanda, tanto più che gli stessi trovavano conferma nella documentazione prodotta e nella nrova testimoniale acquisita;

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8053/2014
26-10-2021 -6- «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» ( Cass. S.U. n. 8053/2014 che richiama Cass.
Cass. S.U. n. 5888/1992
8053/2014 che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992); 6.1.
Cass. n. 1229/2019
fra le più recenti Cass. n. 1229/2019, Cass.
Cass. n. 23940/2017
1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass.
Cass. n. 27000/2016
23940/2017, Cass. n. 27000/2016), come accade nella fattispecie nella quale si contesta alla Corte d'appello di non avere considerato la prova testimoniale e di avere erroneamente interpretato i fogli di viaggio; Ric.
Cass. S.U. n. 4315/2020
228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del Jontributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16934-2020 proposto da: LEONARD' GIOVANNI, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO; - ricorrente - contro CITTÀ' METROPOLITANA di MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARCHETTI, presentata e difesa dall'avvocato SALVATORE GIAMBO'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 519/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha respinto la domanda proposta da Giovanni Leonardi nei confronti della Città .,jetropolitana di Messina, volta ad ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato nel periodo 2006/2010;

2. la Corte territoriale ha rilevato che l'appellato non aveva assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante perché i fogli di viaggio prodotti attestavano solo che l'autovettura era stata posta a disposizione del lavoratore e che era stata riconsegnata in un certo orario presso l'autoparco, ma non contenevano alcuna autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario né fornivano indicazioni in merito alle percorrenze ed alle destinazioni;

3. il giudice d'appello ha evidenziato che la contrattazione collettiva richiede un'espressa autorizzazione per lo svolgimento del lavoro straordinario ed il dirigente, che non può emettere autorizzazioni generalizzate, è tenuto di volta in volta a valutare l'effettiva sussistenza di esigenze di servizio nonché l'interesse pubblico che deve sorreggere l'ulteriore esborso finanziario;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Giovanni Leonardi sulla base di quattro motivi, ai quali la Città Metropolitana di Messina ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; Ric. 2020 n. 16934 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- 6. entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2108 cod. civ., 38, comma 2, del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 stesso comparto, dell'art. 115 cod. proc. civ.; il ricorrente sostiene che i fogli di viaggio depositati nel fascicolo di parte di primo grado altro non sono che ordini di effettuare servizi fuori sede e, quindi, autorizzano preventivamente, e non in modo generalizzato, lo straordinario correlato al servizio in questione; .„:itinge che le disposizioni contrattuali richiamate in rubrica si limitano a prevedere la necessaria copertura finanziaria, che però è questione interna al datore di lavoro, con la conseguenza che l'omessa preventiva imputazione della spesa non impedisce il sorgere del diritto di credito del lavoratore;

2. con la seconda censura, rubricata «violazione di legge: art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., motivazione apparente perplessa ed incomprensibile (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.)», il ricorrente, richiamate le ragioni sulla base delle quali il Tribunale aveva accolto la domanda, sostiene »ie nessuna di dette ragioni, costituenti fatti decisivi per il giudizio, è stata esaminata e confutata dalla Corte territoriale, la quale ha erroneamente valutato i fogli di viaggio e non considerato che gli stessi attestano l'orario della prestazione, che comprende anche l'attesa del luogo di destinazione; Ric. 2020 n. 16934 sez. ML - ud. 26-10-2021 -3- 3. il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere provati, in quanto non contestati, i fatti posti a fondamento della domanda, tanto più che gli stessi trovavano conferma nella documentazione prodotta e nella nrova testimoniale acquisita;

4. infine con la quarta critica il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2126 cod. civ. e dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali e ribadisce che la preventiva imputazione della spesa non incide sul diritto del lavoratore a ricevere la retribuzione, dovuta anche nell'ipotesi in cui si sia in presenza di una prestazione resa in violazione di norme di legge;

5. il primo motivo di ricorso è infondato; l'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali prevede, ai commi 1 e 2, che «Le presta.zioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro ecce:zionali e pertanto non possono essere utilivate come fattore ordinario di •-ogramma,-,ione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'i .4.1999198. La prestar,ione di lavoro straordinario è espressamente autorivata dal diligente, sulla base delle esigen,ze organi_uative e di servi io individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni fòrma generalk.zata di autoriva.zione.»; 5.1. prendendo le mosse dal dato contrattuale la Corte territoriale, come evidenziato nello storico di lite, ha rilevato che non era stata offerta la prova della necessaria autorizzazione dello straordinario, sia perché i fogli di viaggio, in alcuni casi sottoscritti dal solo ricorrente, si limitavano ad attestare gli orari di consegna e di restituzione n'autovettura, sia in quanto detti orari non trovavano giustificazione Ric. 2020 n. 16934 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -4- nelle distanze percorse, di talchè dagli stessi non si poteva desumere, neppure per implicito, l'autorizzazione concessa; 5.2. il motivo, che presenta profili di inammissibilità in relazione all'omessa specifica indicazione dei documenti, da intendere nei termini precisati da Cass. S.U. n. 34469/2029, è infondato, quanto al vizio di violazione della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie, perché il giudice d'appello non si è discostato dal principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la disciplina dettata nei diversi comparti dell'impiego pubblico contrattualizzato è espressione dell'orientamento, già formatosi in epoca antecedente la uritrattualizzazione, in forza del quale il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell'ente ( cfr.

Cass. n. 2709/2017; Cass. n. 2737/2016; Cass. n. 20789/2007); 5.3. attraverso quest'ultima, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett.

a) del d.lgs n. 165 del 2001, in quanto la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità -11a quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo; 5.4. per il resto il motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze processuali e sollecita una revisione del giudizio di merito, non consentita alla Corte di legittimità;

Ric. 2020 n. 16934 sez. ML - ud. 26-10-2021 -5- 5.5. va richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie notmativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 74155/2017); 3.6. il ricorrente, pur deducendo la violazione dell'art. 38 del CCM, 2000, nella sostanza contesta la lettura dei documenti sui quali l'azione era stata fondata, insistendo nella tesi dell'autorizzazione implicita, che invece il giudice d'appello ha disatteso;

6. non si ravvisa la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. denunciata nel secondo motivo, perché, all'esito della riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le Hsultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella Ric. 2020 n. 16934 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -6- «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» ( Cass. S.U. n. 8053/2014 che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992); 6.1. il difetto del requisito di cui all'art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente ::)ntraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; 6.2. esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; 6.3. nel caso di specie il preteso vizio motivazionale, sul quale il ricorrente ha insistito anche nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ., è ricavato dal confronto con la documentazione prodotta, e sollecita, quindi, un sindacato precluso alla Corte di legittimità dopo la riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;

7. inammissibile è il terzo motivo, perché una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non può essere formulata per lamentare un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016), come accade nella fattispecie nella quale si contesta alla Corte d'appello di non avere considerato la prova testimoniale e di avere erroneamente interpretato i fogli di viaggio; Ric. 2020 n. 16934 sez. ML - ud. 26-10-2021 -7- 8. infine è infondata la quarta censura, giacché il legislatore ha riservato alle parti collettive la determinazione del trattamento economico spettante al personale delle pubbliche amministrazioni ( artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001) e pertanto, in difetto delle condizioni richieste dal CCNL ai fini del pagamento delle prestazioni rese oltre l'orario normale di lavoro, non può sorgere il diritto al compenso;

9. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del Jontributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200,00 per esborsi ed € 1.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell