Cassation court dismisses appeal against labor court award for invalidity worker regarding unemployment and other income proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Messina Provincial Health Service against a first-instance labor court judgment awarding Antonino Cutroneo full-time employment and damages. The employer argued the claim lacked proof of unemployment and failed to deduct other income, but the appellate court noted these issues were raised for the first time in the cassation appeal. The court dismissed the appeal because the employer improperly shifted the burden of proving 'other income' to the worker and failed to introduce new evidence regarding unemployment in the appeal stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345, 437 c.c.; Art. 360 n. 3, 372, 395 n. 3 c.p.c.: The employer bears the burden of proving the employee's receipt of other income; new evidence on merits in cassation is inadmissible unless it concerns nullity or procedural admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14140-2020 proposto da: ASP (AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE) DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOTTARI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE MADDALENA; - ricorrente - contro CUTRONEO ANTONINO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA \VOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TRISCHITTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 641/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNALISA DI P AOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Messina ha respinto l'appello proposto lall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di Antonino Cutroneo e, dichiarato il diritto dello stesso ad essere assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato e con mansioni di operatore tecnico magazziniere compatibili con lo stato di invalidità, aveva condannato l'Azienda al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 16.145,40, pari alle retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo 10 febbraio/8 dicembre 2010;
2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto inammissibile il motivo d'appello con il quale l'Azienda aveva censurato la sentenza impugnata per avere accolto la domanda in .ancanza di prova dello stato di disoccupazione e senza detrarre i•alifinde perceptum;
3. il giudice d'appello ha rilevato che nel costituirsi in giudizio la resistente aveva fatto leva solo sull'asserita mancanza di posti in pianta organica e non aveva dedotto alcunché in merito alla disoccupazione del Cutroneo ed alla necessità di tener conto, ai fini della liquidazione del danno, di quanto percepito dal ricorrente come corrispettivo della destinazione delle energie lavorative a favore di terzi;
4. ne ha desunto la novità delle questioni prospettate solo con l'atto di gravame; Ric. 2020 n. 14140 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Azienda ,anitaria di Messina sulla base di un unico motivo, al quale Antonino Cutroneo ha replicato con tempestivo controricorso;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 «in relazione alle deduzioni afferenti l'aliunde perceptum e lo stato di disoccupazione del ricorrente, odierno intimato, proposte in via );)rdinata per la prima volta nel ricorso in appello in funzione riduttiva e/o preclusiva degli obblighi rispettivamente di risarcimento del danno e di assunzione»; 1.1. la ricorrente sostiene di avere avuto notizia, solo successivamente alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, dell'intervenuta occupazione del lavoratore sin dal 24 marzo 2011 e fa leva su detta circostanza per sostenere che sarebbe cessato il diritto del Cutroneo all'assunzione; 1.2. richiama, poi, giurisprudenza di questa Corte in tema di aliunde perceptum e deduce che la questione posta non poteva essere ritenuta nuova; 1 3. aggiunge che la stessa è riproponibile nel giudizio di legittimità in quanto «sorretta da autorevole documentazione che la deducente ha avuto modo di acquisire solo ora successivamente alla pronuncia della Corte d'Appello di Messina e solo per caso nel momento in cui ha deciso di attivarsi per dare esecuzione al dettato della confermata sentenza di 1° grado del giudice del lavoro»;
Ric. 2020 n. 14140 sez. ML - ud. 26-10-2021 -3- 2. preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità della produzione documentale, perché nel giudizio di legittimità è ammissibile ex art.372 cod. proc. civ. il deposito di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ., ove ne ricorrano le condizioni ( Cass. n. 18464/2018;
Cass. n. 4415/2020);
3. per il resto il ricorso non può trovare accoglimento perché il dispositivo della sentenza gravata, quanto all' aliunde perceptum, è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la percezione di altro reddito, pur non costituendo eccezione in senso ,tretto, deve essere provata dal datore di lavoro ed è rilevabile anche _. ufficio dal giudice solo se le relative circostanze di fatto risultino tempestivamente e ritualmente acquisite al processo; 3.1. è stato precisato al riguardo che, qualora il datore di lavoro abbia conoscenza delle circostanze in questione solo nel corso del giudizio, per potersene avvalere ha altresì l'onere di provare l'esatto momento in cui ne abbia avuto conoscenza, dato questo rilevante anche ai fini dell'ammissibilità della produzione della documentazione che deve sorreggere la difesa ( Cass. n. 6895/2018;
Cass. n. 17606/2007); 3.2. nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che l'Azienda non aveva chiesto di provare, in grado di appello, l' aliunde perceptum bensì aveva infondatamente sostenuto che fosse onere del ricorrente fornire la prova della mancata percezione di altro reddito; Ric. 2020 n. 14140 sez. ML - ud. 26-10-2021 -4- 4. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dell'Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 26