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Ordinanza — n. 41224/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer appeal, holding that synthetic income verification only requires proof of financial capacity, not specific expenditure links.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41224/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that upheld a taxpayer's appeal. The taxpayer argued that proving financial capacity was insufficient without demonstrating a direct link between past savings and specific property increments. The court ruled that under the applicable synthetic verification regime, the taxpayer's burden is merely to show available funds capable of justifying the expenditures, not their precise usage.

Regesto Legislator

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Art. 38 D.P.R. 600/1973; In synthetic income verification, the taxpayer must prove financial capacity to justify property increments, not the specific link between funds and expenditures.

Parole chiave

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synthetic income verification tax capacity presumption property increment proof financial availability DPR 600/1973 tax appeal dismissal burden of proof investimenti e aiuti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 38 commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 600 del 1973
600 del 1973, art. 38 - nella versione, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma introdotta con D.L.
Art. 2697 c.c.
Art. 360 comma I nr 3 c.p.c.
art 2697 c.c
600 del 1973 vigente ratìone temporis e dell'art 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, ord. 29/5/2020, n. 10245
Cass. Sez. 6 - 5, ord. 13/11/2018, n. 29067
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4312-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro ADAMO VINCENZO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI LOMBARDI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2060/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 04312 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- Rg 4312/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Calabria, con sentenza nr 2060/2019, accoglieva l'appello proposto da Vincenzo Adamo avverso la pronuncia nr 546/2016 della CTP di Cosenza che aveva rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso per l'anno 2008 ai sensi dell'ad 38 del D.P.R. nr 600/1973 (c.d. redditometro). La CTR rilevava che la presunzione legale che connota l'accertamento effettuato ai sensi del richiamato art 38 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. nr 78/2010 era assistita "da una presunzione legale relativa che poteva essere vinta con la dimostrazione che il reddito dichiarato era sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi così da cessare di produrre i suoi effetti il fatto presuntivo esposto dall'Ufficio".

Presunzione che ad avviso del giudice di appello era stata vinta attraverso la produzione documentale acquisita agli atti che era stata analiticamente vagliata. Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il contribuente illustrato da memoria. Con l'unico profilo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 38 commi 4,5 e 6 del D.P.R. 600 del 1973 vigente ratìone temporis e dell'art 2697 c.c. in relazione all'art 360 comma I nr 3 c.p.c. per aver ritenuto i documenti prodotti idonei a dimostrare una disponibilità finanziaria giustificativa degli incrementi patrimoniali contestati.

Si sostiene infatti che in tema di accertamento sintetico la prova necessaria a superare la presunzione di maggior reddito non può limitarsi alla sola dimostrazione di una disponibilità finanziaria pregressa dovendo il contribuente provare il collegamento tra tale disponibilità e la spesa per incrementi patrimoniali. Il motivo è infondato. Giova ricordare che il metodo di accertamento sintetico del reddito delineato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 - nella versione, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma introdotta con D.L. 31 maggio 2010, n. 78 del 2010, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 - consente di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi, e delle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento, cd. "spese per incrementi patrimoniali", sostenute per incrementare in modo durevole il patrimonio, prevedendo in tal caso una presunzione di imputabilità del reddito, in quote costanti, all'anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai quattro precedenti, introducendo una disciplina di favore, adottata in base all'id quod plerumque accidit, ossia al fatto che la capacità di effettuare una determinata spesa ben può attribuirsi non al reddito prodotto nello stesso anno d'imposta cui l'accertamento si riferisce, bensì alla disponibilità di capitale accumulato negli anni precedenti (Cass.

Sez. 5, ord. 29/5/2020, n. 10245). Si tratta, dunque, di una forma di accertamento sintetico attraverso il quale il reddito viene determinato senza conoscerne le fonti di produzione, sulla base dell'impiego che il contribuente ne faccia per consumi e investimenti personali. Infatti il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, nella versione applicabile ratione temporis, dispone che "Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.". Questa Corte ha chiarito che, in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, il contribuente non deve dimostrare l'utilizzo degli ulteriori redditi per sostenere le spese contestate, essendo invece tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. Sez. 6 - 5, ord. 13/11/2018, n. 29067).

In base alla previgente normativa non era richiesto pertanto che il contribuente dimostrasse lo specifico impiego di quel determinato reddito nell'operazione che aveva dato luogo all'incremento patrimoniale. Correttamente pertanto la CTR, nel delineato quadro normativo, ha ritenuto, con un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, che il contribuente, attraverso i documenti prodotti in causa e analiticamente vagliati, avesse dimostrato la disponibilità di redditi idonei a giustificare gli incrementi patrimoniali contestati e a vincere la presunzione di cui al citato art. 38 nella versione applicabile ratione temporis.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 7.300, oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali