Cassation court allows appeal against tax liquidation, ruling the Regional Board failed to properly assess the specific grounds of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal against the Regional Tax Board's decision to dismiss the taxpayer's challenge to a tax liquidation. The taxpayer argued the Regional Board incorrectly rejected the appeal for lacking specificity, claiming it fully contested the first-instance judgment's reasoning regarding the valuation of the property. The Court held that while appeals must be specific, they can still challenge the entire first-instance decision by refuting the reasoning used to deny the claim, thereby upholding the requirement of specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 d.lgs. n. 546/1992; The appeal must specifically identify contested issues and refute the first-instance judge's reasoning, but this does not require the appellant to propose an alternative decision or restrict the dissident party from challenging the entire first-instance ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22829-2019 proposto da: DI SrITANO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA, 66, presso lo studio dell'avvocato .ANDRIA ALIBERTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO EDOARDO 1\101,1,1CA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (Ct. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 506/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Di Stefano Domenico ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro l'Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla stessa avverso la pronunzia della giudice di primo grado, con la quale era stato annullato l'avviso di liquidazione per la ripresa a tassazione di imposta di registro e ipotecaria, in quanto l'impugnazione era stata ritenuta priva dei caratteri di specificità.
La parte intimata si è costituita con controricorso. La ricorrente prospetta la violazione dell'art.53 d.lgs.n.546/1992. Secondo la ricorrente la CTR non avrebbe adeguatamente considerato la specificità del motivo di gravame che avrebbe puntualmente contestato l'assunto del giudice di primo grado, riproponendo il contenuto della ulteriore questione sollevata in primo grado e concernente l'utilizzazione, ai fini della rettifica del valore dell'immobile oggetto di compravendita, di un atto negoziale non dotato di caratteristiche omologhe a quello in esame.
La censura è fondata. Ed invero, questa Corte ha più volte chiarito che "la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, Ric. 2019 n. 22829 sez.
MT - ud. 04-11-2021 -2- tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni - perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi-cfr. Cass. n. 14908/2014, Cass.n.22510/2015, Cass.n.13007/2015-.
Si è ancora aggiunto, proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, che '...gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado'- cfr.Cass.S.U.n.27199/2017-.
Orbene, la CTR ha ritenuto l'appello carente di specificità rispetto alla decisione di primo grado non considerando che, per converso, lo stesso - riprodotto nel ricorso per cassazione alle pagg.6 e seguenti- ha specificamente riguardato la questione oggetto dell'originario ricorso ed ha puntualmente impugnato la decisione di primo grado, contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta dall'Ufficio a sostegno della ripresa. In definitiva, l'impugnazione proposta dal ricorrente rispondeva in pieno ai requisiti di specificità di cui si è detto.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Ric. 2019 n. 22829 sez. MT - ud. 04-11-2021 -3- • Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità PQM Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Cos' deciso il 4.11.2021 in Roma. Il Preside te rfn DEPOSRATO I'N CA 'T ELI ERIA ,•; .: •