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Ordinanza — n. 41214/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax appeal inadmissibility due to lack of proof for timely private postal notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41214/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision declaring a tax appeal inadmissible. The agency argued the appeal was invalid because it was sent via a private postal operator without authorization, but the court found the lack of a valid receipt date meant the appeal's timeliness could not be proven. Consequently, the court confirmed the lower court's ruling that the appeal was untimely and therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 1, comma 2, lett. o, d.lgs. 58/2011: The Court of Cassation holds that while private postal operators can notify judicial acts, the absence of a valid receipt date prevents proving the appeal was filed within the statutory deadline, rendering it inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility private postal notification judicial act validity statutory deadline proof tax assessment review compensazione della rendita retroattività della rendita d'invalidità impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 1, comma 2, lett. o, d.lgs. 58/2011
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 299 del 2020
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto: Ric.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20434-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legís; FA] - ricorrente - contro DADDI GIULIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 306/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 22/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Giuliano Daddi avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all'intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

Riteneva la CTR, nella contumacia del contribuente, che la notifica dell'appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il contribuente non ha svolto difese. Con ordinanza n. 10277/2020 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. o, del d.lgs. n. 58/2011, per avere la CTR dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'Agenzia reputando inesistente la notifica dell'atto di appello. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto: Ric. 2018 n. 20434 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- / - «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017». - «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo».

Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. Occorre tuttavia verificare, prima di disporne la rinnovazione, se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo. A tal fine è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.

Dagli atti acquisiti risulta: la sentenza di primo grado depositata il 21 luglio 2016; un elenco di raccomandate in cui è riportata la raccomandata spedita al contribuente. Ric. 2018 n. 20434 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- Manca quindi una valida attestazione relativa alla data in cui l'appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado. L'appello è dunque inammissibile per tardività. Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il ricorso va dunque rigettato. Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 3 novembre 2021. Il Pr sident Mau o Mocci DEPCrITAT