Italian tax court dismissed appeal on procedural preclusion and non-objection principle violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Luigi Caiani's appeal against a regional tax commission decision regarding 2004 tax assessments. The court found the first ground inadmissible because the tax authority had explicitly raised the preclusion issue during the appeal, and the second ground rejected as it was raised for the first time at the cassation level. Regarding the third ground, the court ruled that the principle of non-objection applies only to unproven facts, not to facts the taxpayer failed to substantiate administratively.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 DPR n. 600/1973; Art. 115 c.p.c.: The procedural preclusion for failing to produce evidence in administrative proceedings is peremptory and cannot be waived by the tax authority's failure to raise it, while the principle of non-objection in tax litigation applies strictly to facts not contested by the taxpayer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso 15339-2018 proposto da: CAIANI LUIGI, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato CINZIA OPPEDISANO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 6471/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI. Rilevato: che Luigi Caiani propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l'anno 2004; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il Caiani invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe accolto l'appello sulla scorta della preclusione processuale di cui all'art. 32 DPR n.600/1973, senza che tale eccezione fosse stata riproposta dall'Ufficio col suo gravame; che, col secondo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR. n. 600/1973, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., non avendo i giudici di secondo grado considerato che la suddetta preclusione avrebbe potuto operare solo ove accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza; che, mediante il terzo, il contribuente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: il ricorrente avrebbe offerto dettagliati fatti a giustificazione delle movimentazioni bancarie, senza contestazioni da parte dell'ufficio; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo motivo non ha ragion d'essere;
Ric. 2018 n. 15339 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- che, per un verso, la CTR - nella parte narrativa - ha espressamente dato atto del rilievo dell'Agenzia ("L'appellante censura la decisione impugnata che ha ritenuto non operante la preclusione di cui all'art. 32 DPR n. 600/1973...") e, per altro verso, in tema di accertamento tributario, l'omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che non può ritenersi sanata neppure ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Sez. 5, n. 3442 dell'11/02/2021;
Sez. 5, n. 16548 del 22/06/2018); che il secondo motivo è inammissibile; che, anche a voler sottacere che il contribuente non ha fornito prova del suo assunto, la relativa eccezione è stata svolta per la prima volta in questa sede di legittimità; che il terzo motivo è destituito di fondamento, giacché la CTR si è scrupolosamente attenuta all' enunciato da questa Suprema Corte, per il quale il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Sez. 5, n. 12287 del 18/05/2018); che il ricorso va dunque respinto;
Ric. 2018 n. 15339 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante l'ammissione al gratuito patrocinio; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 (Sez.
U, n. 4315 del 20/02/2020)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Da atto dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITT