Cassation appeal dismissed for non-filing; court declared procedural inadmissibility ex officio due to missed deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible because the appellant failed to file the petition within the statutory time limit. Although the tax agency submitted the appeal details during the counter-argument phase, the court ruled that the lack of filing precludes any substantive review of the tax dispute. Consequently, the appeal was dismissed ex officio, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002: A cassation appeal is declared inadmissible ex officio if the appellant fails to deposit the petition within the prescribed term, regardless of whether the opposing party has submitted the appeal details.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RDINANZA sul ricorso 5184-2021 proposto da: PANTALEO DAMIANO COSIMO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 42/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2021 n. 05184 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- n.5184/2021 (1417) RILEVATO che DAMIANO Cosimo Pantaleo propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Basilicata, di rigetto dell'appello proposto avverso una decisione CTP Matera, che aveva parzialmente accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF 2011; CONSIDERATO che il ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte (cfr. art. 369 cod. proc. civ.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall'Agenzia delle entrate, in sede di controricorso; che il potere di questa Corte di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in caso di mancato deposito del medesimo, qualora, come nella specie in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte controricorrente (cfr.
Cass. n. 4859 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017); che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall'Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; che il mancato deposito del ricorso non consente di ravvisare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate controricorrente, liquidate in C 3.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge. Così deciso in Roma il 15 giugno 2021.