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Ordinanza — n. 41208/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, allowing tax agency to review tax debt after administrative detention. Tax court wrongly examined tax liability during notification review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41208/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had previously upheld the tax agency's administrative detention and payment order. The agency argued that the lower court improperly examined the merits of the tax debt while only reviewing the legality of the notification procedures. The court agreed, ruling that once the notification's regularity is confirmed, the tax liability cannot be re-examined in that specific proceeding due to the finality of the tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When a tax court reviews the legality of administrative detention notifications, it cannot simultaneously examine the merits of the underlying tax debt, as the tax liability is already definitively established and cannot be re-evaluated in that procedural context.

Parole chiave

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administrative detention tax notification legality tax debt merits procedural separation finality of tax assessment tax court jurisdiction Cassation review impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 11000-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ZIJNO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAR0,17, presso lo studio dell'avvocato FABIO BAGLIONI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 6443/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 11000 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Roma , con sentenza n. 28576/16 ,sez 46 , rigettava il ricorso proposto da Massimo Zijno avverso il preavviso di fermo amministrativo 09780201600034411000 e la cartella di pagamento 09720150204814180 per irap 2012 Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 6443/2018, accoglieva l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso il contribuente . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate sostiene che la sentenza impugnata ,dopo essersi pronunciata sulla regolarità delle notifiche del preavviso di fermo e della cartella di pagamento, si sia pronunciata inammissibilmente sul merito delle pretese ( irap) per le quali il preavviso di fermo era stato emesso. Il motivo risulta manifestamente fondato.

La sentenza impugnata, dopo avere ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento, ha ritenuto di escludere che il contribuente fosse soggetto ad Irap. Tale valutazione non poteva essere effettuata in quanto, una volta accertata la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento , l'accertamento circa la debenza dell'imposta Irap non poteva essere oggetto di riesame in sede di decisione riguardo il fermo amministrativo stante la acclarata definitività circa la sussistenza dell'imposta e la debenza del tributo discendente dalla avvenuta notifica delle predette cartelle e dalla loro mancata impugnazione.

Il ricorso va dunque accolto e, sussistendo le condizioni per decidere nel merito la controversia, si rigetta il ricorso introduttivo del contribuente . Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.. Si compensano le spese per i giudizi di merito stante la peculiarità delle questioni. PQM Accoglie il ricorso e ,decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio ; condanna il controricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Compensa le spese de