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Ordinanza — n. 41207/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Consob's appeal, affirming Vicenza Tribunal's jurisdiction over tax penalty oppositions based on special competence rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41207/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Consob's appeal regarding jurisdictional competence in a tax penalty opposition case. Consob argued that the Tribunal of Vicenza erred by applying general jurisdiction rules instead of special competence criteria for the underlying sanction. The court rejected this, ruling that the competent judge for the original sanction remains the competent judge for subsequent extinction facts raised during execution opposition.

Regesto Legislator

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Art. 615, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 195, comma 4, d.lgs. n. 58/1998: The judge competent to know the administrative sanction remains the competent judge to know facts of extinction raised during execution opposition.

Parole chiave

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administrative penalty jurisdiction execution opposition procedure special competence rule suspended collection term tax authority sanction opposizione al precetto esecutivo revoca dell'opposizione misura supercautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 615, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 195, comma 4, d.lgs. n. 58/1998

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 13/07/2010, n. 489
Cass., 27/11/2009, n. 24215
conf., quali, ad esempio, Cass., 27/11/2009, n. 24215; cfr.
Cass., 02/08/2016, n. 16024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 13576-2020 proposto da: COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. MARTINI, n. 3, presso lo studio dell'avvocato GIULIANA MANTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO AMICO; - ricorrente- contro FERRANTE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato MARCO ROSATO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PAVAN; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

G\577 • - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG 2857/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MAURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso. Ric. 2020 n. 13576 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- Rilevato che la Consob ha proposto ricorso per regolamento di competenza, corredato da memoria, avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2020, comunicata il 18 febbraio successivo, con cui il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla ricorrente stessa, chiamata in causa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da Giuseppe Ferrante deducendo la sopravvenuta estinzione della pretesa sanzionatoria deliberata dalla Commissione a suo carico quale responsabile della funzione di "compliance" della Banca Popolare di Vicenza s.p.a., in I.c.a.; resiste con memoria, anche illustrativa, Giuseppe Ferrante; ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero;

Rilevato che la ricorrente deduce che il Tribunale di Vicenza avrebbe errato mancando di considerare che, nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione antecedente il suo inizio, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione la competenza andrebbe determinata in relazione al credito la cui inesistenza viene dedotta, sicché opererebbe il criterio di competenza ex art. 195, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998; Rilevato che il ricorso dev'essere accolto, dichiarando la competenza funzionale della Corte di appello di Venezia; argomenta la parte resistente che nella fattispecie la domanda non risulterebbe avere ad oggetto i presupposti di merito per l'applicazione della sanzione, in relazione ai quali solamente sussisterebbe la competenza speciale invocata, che come tale andrebbe intesa in senso restrittivo; ciò in quanto diversa sarebbe la domanda recante per oggetto un fatto estintivo sopravvenuto, ossia l'inutile spirare del termine per l'esame della richiesta di sospensione della riscossione presentata dal destinatario della v( cartella all'intermediario - nel caso, l'Agenzia delle Entrate - che a sua volta deve trasmetterla alla Commissione per la decisione nel tempo previsto; le osservazioni non appaiono coerenti con l'impianto normativo e nomofilattico; questa Corte ha avuto modo di chiarire che a séguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione stessa, giudice competente deve ritenersi, proprio in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio (Cass., Sez.

U., 13/07/2010, n. 489, e succ. conf., quali, ad esempio, Cass., 27/11/2009, n. 24215; cfr. i richiami diffusi nella giurisprudenza successiva, come nel caso di Cass., 02/08/2016, n. 16024); si tratta di fattispecie distinte, eppure assimilabili ai generali fini ricostruttivi qui implicati, posto che deve affermarsi il principio per cui la cognizione delle ragioni di estinzione sopravvenute debbono essere conosciute dal giudice che il legislatore ha specificatamente ritenuto idoneo a conoscere di quella sanzione; la logica, cioè, è quella propria della previsione speciale, cui rimanda l'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., e con cui l'ordinamento esprime un principio generale di concentrazione, finalizzato a implementare le conoscenze di settore piuttosto che frammentarle; la fondatezza della conclusione risulta tanto più evidente quando, come nel caso, si controverta di un fatto sopravvenuto inerente allo specifico procedimento sanzionatorio, che come tale conforma il potere dell'autorità; ma proprio la valenza ricostruttiva di quest'ultima fattispecie e ragione rendono chiara l'incongruità sistematica di una differente conclusione a seconda della singolare "causa petendi", per fatto sopravvenuto, azionata per paralizzare la pretesa sanzionatoria medesima; la novità della questione giustifica la compensazione delle spese;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza della Corte di appello di Venezia. Spese compensa