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Ordinanza — n. 41206/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decisive omitted fact regarding water access rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41206/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Leonardo Rocco Petracca inadmissible, ordering him to pay costs to the opposing parties. Petracca argued that the lower court failed to consider evidence suggesting his client had access to a second water outlet in 2015, which he claimed would have changed the trial's outcome. The court rejected this, noting that the witness testimony placing the second outlet's availability in 2017 was not decisive for the 2015 facts and did not invalidate the lower court's conviction.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the alleged omission of a fact is not decisive, meaning it would not have determined a different outcome or invalidated the court's conviction based on other evidence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal decisive omitted fact water access rights manleva liability Cassation procedure prove inconcludenti prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass.
art. 1227 cod. civ
art. 2056 cod. civ
(applicabile anche in materia di responsabilità aquiliana, poiché richiamato dall'art. 2056 cod. civ.);
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253
629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv.
Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987
643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv.
Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415
Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2018, n. 16812
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 30790-2020 proposto da: PETRACCA LEONARDO ROCCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ROCCO SALVATORE FUINA; - ricorrente - contro D'ONOFRIO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio legale FANTOZZI & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIANLUCA MERCORELLA; - controricorrente - contro CONSORZI() DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato _ANTONIO LO FRANCO; - contraricorrente - avverso la sentenza n. 311/2020 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Leonardo Rocco Petracca ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 311/20, del 30 giugno 2020, del Tribunale di Matera, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 267/18, del 20 novembre 2018, del Giudice di Pace di Pisticci — ne ha confermato di condanna, in accoglimento della domanda di manleva del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto (d'ora in poi, "Consorzio"), al risarcimento dei danni cagionati ai terreni di Enrico D'Onofrio; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce che il D'Onofrio conveniva in giudizio il Consorzio per chiedergli il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'impossibilità di irrigare (dal luglio al settembre dell'anno 2015) le colture in atto su di un proprio terreno, lamentando l'impossibilità di accedere — sebbene avesse fatto regolare domanda di assegnazione della relativa chiavetta elettronica — alla bocchetta d'acqua assegnatagli (la n. 2295), "avendo trovato uno sbarramento di pali, reti e lucchetti";

Ric. 2020 n. 30790 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- - che il Consorzio si costituiva in giudizio e, oltre a resistere alla domanda (sul presupposto che l'attore non avesse subito alcun danno), chiedeva — essendo a ciò autorizzato dal giudice di prime cure — di chiamare in manleva esso Petracca, al quale ascriveva la responsabilità dell'occorso; che, a propria volta, il Petracca resisteva alla domanda, assumendo che il D'Onofrio non solo aveva sempre avuto la possibilità di accedere e di attingere acqua dalla bocchetta in oggetto, ma risultava anche servito da altra bocchetta consortile (la n. 2293), ciò che gli aveva permesso di continuare a innaffiare i propri terreni; - che la domanda del D'Onofrio veniva accolta dal primo giudice, che tuttavia poneva a carico del Petracca — in accoglimento della domanda di manleva del Consorzio — la condanna al risarcimento dei danni; - che esperito gravame dal terzo chiamato, il giudice di appello lo respingeva; - che avverso la sentenza del Tribunale materano ricorre per cassazione il Petracca, sulla base di un unico motivo; - che esso denuncia "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio", vale a dire la disponibilità da parte del D'Onofrio di altra bocchetta dalla quale attingere l'acqua, circostanza dedotta "dall'odierno ricorrente, discussa tra le parti ed accertata nel corso dell'istruttoria della causa", - che, pertanto, il danno lamentato dall'attore — della cui esistenza, peraltro, il ricorrente dubita — "è solo la diretta conseguenza della condotta assunta dallo stesso danneggiato", donde la necessità di fare applicazione dell'art. 1227 cod. civ. (applicabile anche in materia di responsabilità aquiliana, poiché richiamato dall'art. 2056 cod. civ.);

Ric. 2020 n. 30790 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -3- - che, sul punto, "nonostante la chiarezza delle risultanze istruttorie e la contestazione formulata" da esso Petracca (e ciò "nell'atto di appello e ribadita nelle note conclusionali"), il giudice di appello "è rimasto del tutto silente"; - che il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ed Enrico D'Onofrio hanno resistito, con distinti controricorsi, alla proposta impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 settembre 2021.

Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che l'unico motivo di ricorso è, infatti, inammissibile, sotto più profili; - che deve rilevarsi, in primo luogo, che l'appello, già esperito dall'odierno ricorrente contro la decisione resa in prime cure, ha investito una sentenza pubblicata in data 21 novembre 2019, sicché il gravame risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012; - che siffatta circostanza determina l'applicazione, "ratione ternporis", dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr.

Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma Ric. 2020 n. 30790 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -4- che preclude, in un caso — qual è quello presente — di c.d. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere — ciò che nella specie non risulta avvenuto — "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass.

Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01); - che, d'altra parte, corrobora la valutazione di inammissibilità del motivo la constatazione del mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che il ricorrente, infatti, non si doveva limitare a dedurre quale fosse il fatto "omesso" e la sua "decisività", ma pure — unitamente al "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe esistente (qui indicato nelle testimonianze assunte) — il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale, dovendo procedere, ciò che non risulta invece avvenuto, alla riproduzione, ancorché "in parte qua", degli scritti defensionali delle parti intervenuti sul punto (cfr.

Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01); - che, ad ogni buon conto, non sembra ozioso rilevare — conclusivamente — come il solo atto dal quale dovrebbe emergere la circostanza della disponibilità, in capo al D'Onofrio, di una seconda bocchetta d'acqua è la deposizione del teste Albano, la quale, però, come riprodotta nel ricorso (pag. 5), colloca siffatta disponibilità in epoca successiva ai fatti di causa, risalenti all'anno 2015 ("il fondo del Ric. 2020 n. 30790 sez.

M3 - ud. 14-09-2021 -5- D'Onofrio è servito anche dalla bocchetta consortile 2293", avrebbe dichiarato il teste, salvo poi aggiungere "so che il D'Onofrio nel 2017 ha fatto domanda della bocchetta 2293"); - che, pertanto, alla stregua di tali considerazioni deve dubitarsi che il fatto (asseritamente) omesso fosse decisivo, se è vero che il carattere della "decisività" ricorre quando un fatto, "se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01), ovvero risulti tale "da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la «ratio decidendi» risulti priva di fondamento" (così Cass.

Sez. 3, ord. 20 giugno 2018, n. 16812, Rv. 649421-01, relativa, specificamente, all'omesso esame di un fatto risultante da un documento, ma con affermazione dotata di valenza generale); - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass.

Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM Ric. 2020 n. 30790 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -6- La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Leonardo Rocco Petracca a rifondere, al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto e a Enrico D'Onofrio, le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in 1.100,00, oltre €, 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassaz