Italian court quashes appeal judgment for lack of internal res judicata on unimpugned damage claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the Bari Court of Appeal's judgment regarding a gambling contract dispute between Taranto Sport Giochi and Sisal Entertainment. The appellant argued that the lower court's refusal to award damages was final, but the court found this claim was not legally independent from the partial award on restitution. Consequently, the court held that no internal res judicata existed on the unimpugned damage claim because the appealed and unappealed issues were strictly connected. The judgment was sent back to the Court of Appeal for a retrial with a different composition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.; Art. 384, 1° co., cod. proc. civ.: Internal res judicata on an unimpugned head of judgment does not form when that head is strictly connected to an appealed head relying on the same factual and legal premises.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 29056 - 2020 R.G. proposto da: TARANTO SPORT GIOCHI SCOMMESSE s.r.l. - c.f. 00428520738 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Bari, alla via Dalmazia, n. 179, presso lo studio dell'avvocato Massimo de Cesare che disgiuntamente e congiuntamente all'abogado Gaetano Telegrafo la rappresenta e difende in virtù di procura J speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE t(i contro SISAL ENTERTAINMENT s.p.a. - c.f. 02433760135 - in persona dell'avvocato Claudio Sverzellati in virtù di procura in data 30.4.2020 per notar Todeschini di Milano, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata ai sensi del d.nn. n. 44/2011 dall'avvocato Massimiliano Desalvi ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vestricio Spurinna, n. 105, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Gallini.
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 428 - 21/24.2.2020 della Corte d'Appello di Bari, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato il 21.2.2008 la "Taranto Sport Giochi e Scommesse" s.r.I., operante nel settore dei giochi e delle scommesse, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Bari la "Sisal Entertainment" s.p.a. (già "Sisal Slot" s.p.a.). Esponeva che nel 2005 aveva iniziato un rapporto di collaborazione con la "Magic Matic" s.p.a., rapporto avente ad oggetto l'installazione da parte di tal ultima società di apparecchi da gioco presso la sede di essa società attrice.
Esponeva che in data 1.1.2007 alla "Magic Matic" s.p.a. era subentrata la "Sisal Slot" s.p.a. e tal ultima società si era resa responsabile dell'omessa manutenzione degli apparecchi da gioco. Esponeva che il mancato funzionamento, cagionato dall'omessa U ki\ manutenzione, degli apparecchi da gioco era stato fattore e causa di significativi danni correlati, tra l'altro, alla diminuzione degli incassi. Chiedeva accertarsi la responsabilità della convenuta per inadempimento contrattuale e pronunciarsene condanna al risarcimento dei danni da determinarsi in misura non inferiore ad euro 35.000,00; chiedeva altresì accertarsi l'inesistenza dei crediti pretesi dalla convenuta; chiedeva in subordine compensarsi le opposte pretese.
2. Si costituiva la "Sisal Entertainment" s.p.a. (già "Sisal Slot" s.p.a.). Instava per il rigetto delle avverse domande. In riconvenzionale, chiedeva condannarsi l'attrice al pagamento della somma di euro 17.431,36, in subordine, farsi luogo alla compensazione delle opposte ragioni.
3. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 4676/2015 il tribunale condannava la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 1.332,40, condannava l'attrice a pagare alla convenuta la somma di euro 17.176,16, compensava fino a concorrenza di 1/3 le spese di lite e condannava l'attrice a rimborsare alla convenuta i residui 2/3 ed a farsi carico delle spese di c.t.u.
4. Proponeva appello la "Taranto Sport Giochi e Scommesse" s.r.l. Resisteva la "Sisal Entertainment" s.p.a.
5. Con sentenza n. 428/2020 la Corte d'Appello di Bari rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Evidenziava la corte che l'atto di gravame non indicava alcuna prova o fonte di prova "attraverso la quale rilevare l'inadempimento asserito, e cioè la omessa manutenzione, se non le proprie [di "Taranto Sport"] contestazioni, peraltro generiche, alle altrui missive, inviate da Sisal per esigere il pagamento dei canoni" (così sentenza d'appello, pagg. 3 - 4).
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Taranto Sport Giochi e Scommesse" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione. La "Sisal Entertainnnent" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.
7. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. /(( 8. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1655, 2043 e 2697 cod. civ., l'omessa e/o apparente motivazione su parte decisiva della controversia. Deduce che la corte d'appello non ha tenuto conto che tra le parti è intercorso un contratto d'appalto. Deduce altresì che la corte di merito ha invertito l'onere della prova.
9. Il motivo di ricorso è fondato e da accogliere.
10. Si è premesso che la ricorrente, originaria attrice, ha inizialmente agito per l'accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale dell'originaria convenuta e, su tale scorta, per la condanna della medesima "Sisal Entertainnnent" al risarcimento del danno. Sovviene, pertanto, l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore - nella specie, la "Taranto Sport Giochi e Scommesse" s.r.l. - che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di , scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto - nella specie, la "Sisal Entertainment" s.p.a. - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13533; Cass. 15.7.2011, n. 15659; Cass. 20.1.2015, n. 826; Cass. (ord.) 21.5.2019, n. 13685). Evidentemente il delineato quadro d'imputazione dell'onere probatorio non muta, allorché, come nella specie, il convenuto per il risarcimento da inadempimento contrattuale agisca, a sua volta, in riconvenzionale per la condanna dell'attore al pagamento di quanto dovutogli in adempimento del medesimo vincolo negoziale: è parimenti il convenuto, attore in riconvenzionale, ad essere onerato della dimostrazione del proprio adempimento.
11. Nella specie, dunque, la Corte di Bari è incorsa in "error in iudicando", segnatamente nella falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. Ovviamente il titolo contrattuale tra le parti intercorso - indipendentemente dalla sua qualificazione - era ed è fuor di contestazione, di guisa che esulava ed esula dal thema probandum. Nondimeno, sarebbe stato onere della "Sisal Entertainment" s.p.a., non già della "Taranto Sport Giochi e Scommesse" s.r.I., dar prova di aver provveduto alla manutenzione dei macchinari. Cosicché il rilievo della ricorrente, secondo cui "era onere della convenuta provare il proprio adempimento sia ai fini del proprio preteso credito che dell'azione risarcitoria che gli era stata inoltrata" (così ricorso, pag. 8), è senz'altro corretto.
Cosicché il riscontro della corte di merito - "non resta pertanto che constatare che non vi è prova alcuna della cosiddetta omessa manutenzione dei macchinari" , (così sentenza d'appello, pag. 4) - non può che ridondare in pregiudizio della originaria convenuta, originaria attrice in riconvenzionale, qui controricorrente. Nei surriferiti rilievi resta assorbita la deduzione finale della ricorrente secondo cui la corte territoriale non ha tenuto conto che la "Sisal Entertainment" s.p.a. non aveva contestato il suo non perfetto adempimento.
12. Una notazione finale si impone. Questa Corte spiega che la formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno (cfr. Cass.29.4.2006, n. 10043).
13. Su tale scorta non merita seguito l'assunto della controricorrente secondo cui è passato in giudicato l'accertamento dell'insussistenza del danno lamentato dalla ricorrente (cfr. controricorso, pagg. 6 - 7). La "Taranto Sport Giochi e Scommesse" s.r.l. innegabilmente ha, dapprima, con l'atto di appello, censurato il primo dictum nella parte in cui era stata respinta la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (cfr. sentenza d'appello, pagg. 1 e 2. Il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda della "Taranto Sport Giochi e Scommesse" volta a conseguire la restituzione delle somme versate a titolo di "prelievo unico maggiorato" da devolvere all'Erario).
Ha, dipoi, con il ricorso a questa Corte, censurato il secondo dictum nella parte in cui è stata confermata la reiezione della domanda risarcitoria pronunciata in prime cure. Evidentemente siffatte circostanze ostano ex se alla configurabilità di un giudicato "interno" in ordine all'insussistenza del danno (cfr. Cass. 2.3.2010, n. 4934, secondo cui, ove non sia stata proposta impugnazione nei confronti di un capo della sentenza e sia stato, invece, impugnato un altro capo strettamente collegato al primo, è da escludere che sul capo non impugnato si possa formare il giudicato "interno").
14. In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 428 dei 21/24.2.2020 della Corte d'Appello di Bari va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
15. In dipendenza dell'accoglimento del motivo di ricorso a norma dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. all'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relatíonem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 13533/2001, n. 15659/2011 e n. 826/2015 dapprima citati.
16. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.p.r. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 428 dei 21/24.2.2020 della Corte d'Appello di Bari e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosez