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Ordinanza — n. 41195/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax tribunal's appeal on procedural costs due to lack of specific justification for expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41195/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's appeal regarding the compensation of procedural costs in a tax dispute. The Commission had compensated the appellant's costs based on the specific nature of the case, arguing for reduced expense liability under the relevant civil procedure code. The court ruled that the Commission failed to explicitly identify specific, grave, and exceptional reasons justifying the compensation, as required by the law at the time.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 92 c.p.c.: The tax commission may partially or fully compensate costs only if there is reciprocal loss or other grave and exceptional reasons explicitly indicated in the reasoning, which must concern specific circumstances of the case and cannot be expressed with generic formulas.

Parole chiave

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tax appeal costs procedural expense compensation grave exceptional reasons tax tribunal decision specificity requirement civil procedure code reciprocal loss assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Art. 92 c.p.c.
La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile." Orbene, l'art.92 ult.cit.
art 92 c.p
La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile." Orbene, l'art.92 ult.cit.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22310/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23368-2019 proposto da: SOMMA CARMEI A, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTI.- di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO IGOR CONSORTINI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di CATANIA; - intimata - avverso la sentenza n. 43/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di ATANIA, depositata 1'08/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato, per quel che ancora qui rileva, l'appello principale proposto da Somma Carmela sulla compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'avviso di liquidazione d'imposta notificato a soggetto che aveva rinunciato all'eredità del debitore fiscale. Secondo la CTR la decisione impugnata era corretta in considerazione della particolarità del caso trattato, ravvisandosi i motivi di opportunità circa la compensazione delle spese processuali.

Aggiungeva la CTR che in base al nuovo testo dell'art.92 c.2 c.p.c. cui rinviava l'art.15 del d.lgs.n.546/1992, per i procedimenti introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle norme introdotte dal d.l.n.132/2014- 11 novembre 2014- la possibilità del giudice di compensare le spese risultava ridotta. La CTR, inoltre, rigettava l'appello incidentale dell'Ufficio compensando le spese del giudizio di appello. La Somma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Ric. 2019 n. 23368 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art.15 d.lgs.n.546/1992.La CTR non avrebbe motivato sui gravi ed eccezionali motivi che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, applicandosi per effetto del rinvio dell'art.15 d.lgs.n.546/1992 all'art.92 c.p.c. nella versione ratione temporis vigente dall'1.7.2009 al 10.11.2014. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.15 d.lgsd.n.546/1992, lamentando l'erroneità della decisione impugnata sulla compensazione delle spese del giudizio di appello che, in base a quanto esposto nell'ambito del primo motivo, rendeva palese la fondatezza dell'appello principale.

I due motivi meritano un esame congiunto e sono entrambi fondati. Ed invero, quanto al regime delle spese processuali, v'è da dire che rispetto alle spese del primo grado di giudizio sul quale vedeva l'appello, trovava applicazione l'art.15 d.lgs.n.546/1992, nella versione ratione temporis vigente all'epoca della pubblicazione della sentenza della CTR- risalente all'anno 2013, a cui tenore "La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile." Orbene, l'art.92 ult.cit. come riformulato dalla I. n. 69 del 2009, prevedeva che le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione».

Nel caso in esame, in assenza di Ric. 2019 n. 23368 sez. MT - ud. 04-11-2021 -3- una reciproca soccombenza, si discute della sussumibilità delle ragioni indicate nella motivazione alla ipotesi di «gravità ed eccezionalità» normativamente prevista. Ragioni che la CTR ha individuato nella particolarità del caso trattato. Orbene, la formula utilizzata dalla CTR non risponde ai requisiti di chiarezza e specificità che la giurisprudenza di questa Corte pretende, ritenendosi, in particolare, che in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo-cfr.Cass.n.22310/2017-.

Da ciò consegue l'accoglimento tanto del primo motivo di ricorso che del secondo, non avendo la CTR fatto corretta applicazione dei principi in tema di soccombenza e di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, alla stregua del ricordato art.92 c. p. c. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 4.11.2021. Ric. 2019 n. 23368 sez. MT -