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Ordinanza — n. 41194/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority, allowing partial refund of litigation costs due to improper lump-sum calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41194/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Lazio Regional Tax Commission's decision to award a lump-sum litigation fee, ruling it violated specific cost calculation principles. The appellant argued the lower court ignored detailed expense notes submitted by the winning party, resulting in a fee over six times the statutory minimum. The court held that when parties provide specific expense breakdowns, judges cannot issue a global liquidation exceeding requested amounts without detailing each item against applicable tariffs.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; D.Lgs. n. 546/1992, art. 15: When parties submit specific notes detailing litigation expenses and fees, the judge cannot issue a global liquidation exceeding requested amounts without itemizing each cost against applicable tariffs to ensure conformity with statutory minimums and maximums.

Parole chiave

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litigation cost calculation lump sum liquidation statutory minimums tax commission appeal forensic tariffs specific expense notes quashing of judgment procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 marzo 2007, n. 5318
04-11-2021 -2- condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate -Cass. 9 marzo 2007, n. 5318, Cass.30 luglio 2002, n.
Cass. 30 luglio 2002, n. 11276
Cass. 10 febbraio 2000, n. 1073
11276 e Cass. 10 febbraio 2000, n. 1073, Cass.n.5250/2019-.
Cass. n. 5250/2019
Cass. n. 27020/2017
Cass. n. 30716/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22901-2019 proposto da: CHE:N YING YING, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell'avvocato _ALESSANDRO TOZZI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (Ct. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2169/16/2019 della CON1MISSION TRIBUTARIA REGIONAI,E del I,AZIO, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso in riassunzione proposto da Chen Ying Ying in seguito all'ordinanza resa da questa Corte n.22427/2017 e l'appello dallo stesso proposto contro la sentenza di primo grado annullando le cartelle impugnate dal contribuente e dichiarando estinta la pretesa fiscale sottostante. Quanto al regime delle spese la CTR condannava la Regione Lazio, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio dei vari gradi liquidate complessivamente in euro 3.000,00.

Chen Ying Ying ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate si è costituita fuori termini al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Non si sono costituite l'Agenzia delle entrate riscossione e la regione Lazio. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorrente deduce la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e dell'art.15 d.lgs.n.546/1992, laddove il giudice di appello, disattendendo il contenuto delle note spese relative alle singole fasi del processo di merito e di legittimità, avrebbe provveduto ad una liquidazione omnicomprensiva delle spese, senza considerare le singole fasi e gli importi indicati, giungendo ad una liquidazione inferiore di oltre sei volte ai minimi tariffari.

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che risulta erronea una liquidazione omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per le due fasi del giudizio di merito e la Ric. 2019 n. 22901 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate -Cass. 9 marzo 2007, n. 5318, Cass.30 luglio 2002, n. 11276 e Cass. 10 febbraio 2000, n. 1073, Cass.n.5250/2019-. Peraltro, è stato parimenti chiarito che qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari-cfr.Cass.n.27020/2017, Cass.n.30716/2017-.

Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di avere allegato in corso di causa le note spese relative alle singole fasi del processo, a fronte delle quali la CTR si è limitata ad una liquidazione omnicomprensíva che ha disatteso le specifiche richieste della parte vittoriosa in punto di spese processuali esposte nelle note spese, non facendo applicazione corretta dei principi superiormente esposti. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittim