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Ordinanza — n. 41193/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes Lazio Regional Tax Commission decision due to contradictory dates regarding payment and appeal filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41193/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Lazio Regional Tax Commission's order dismissing the taxpayer's appeal for payment, citing an internal contradiction in the lower court's reasoning. The Commission claimed the debt was paid before the appeal was filed, yet the appeal record showed a filing date prior to the alleged payment. The court ruled that this logical inconsistency regarding the timeline of events invalidated the Commission's justification for awarding the taxpayer's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 15 and 46 clAgs n. 546/1992; The administrative tribunal's decision is void if it contains intrinsic contradictions regarding the chronological sequence of payment and appeal filing that undermine the logical basis for cost compensation.

Parole chiave

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contradictory reasoning cost compensation tax appeal timeline logical inconsistency quashing decision notificazione viziata comunicazione fiscale notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 15 of the Administrative Litigation Statute (Legge n. 546/1992)
Art. 46, clause A of the Administrative Litigation Statute (Legge n. 546/1992)

Giurisprudenza citata

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Cassazione di Roma, Sez. U, n. 8053/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22491-2019 proposto da: FONTANEI,LA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCI Juni, 201, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; /r( - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATI': - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 2269/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 111/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione La CTR Lazio, esaminando il ricorso per ottemperanza proposto da Fontanella Gianluca per il pagamento dell'importo di euro 88,95 ritenuto dovuto dall'Ufficio in dipendenza di una sentenza della CTP di Roma emessa in primo grado e appellata, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione all'intervenuto pagamento dell'importo dovuto al contribuente e compensava le spese del procedimento, rilevando che "l'Agenzia ha provveduto ad effettuare il detto pagamento a saldo in data 12.2.2019, ancor prima che venisse presentato in data 27.2.2019 l'odierno ricorso per ottemperanza".

Il Fontanella ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale non ha resistito l'Agenzia delle entrate Riscossione. Il ricorrente deduce la violazione degli artt.15 e 46 clAgs.n.546/1992. La CTR avrebbe erroneamente fatto ricorso alla compensazione delle spese del giudizio, in relazione all'assenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni indicate dalla legge per giustificare siffatta statuizione. La CTR, in particolare, pur dichiarando che il pagamento a soddisfazione del credito era avvenuto il 12.2.2019, prima della presentazione del ricorso in ottemperanza, aveva tralasciato di considerare che il ricorso era stato presentato, come avrebbe dato atto la stessa sentenza, il 19.12.2018 e non il 27.2.2019 come affermato dalla stessa CTR.

Il ricorrente ha depositato memora. Il ricorso è fondato. La censura mette in evidenza l'intrinseca contraddittorietà della sentenza impugnata che, dopo avere indicato come data di deposito del ricorso in ottemperanza quella del 19.12.2018- ha poi motivato sulle ragioni della compensazione l'avvenuto Ric. 2019 n. 22491 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- pagamento di quanto dovuto al contribuente in epoca - 19.2.2019- successiva al deposito del ricorso, che lo stesso giudice indica come avvenuto il 27.2.2019. Ora, come puntualmente sottolineato dal ricorrente in memoria, la CTR ha dato luogo ad una motivazione intrinsecamente contraddittoria e tale da non consentire di individuare l'iter logico seguito dal decidente per giustificare la compensazione delle spese, avendo lo stesso dato atto nella stessa motivazione di due diverse date di deposito del corso in ottemperanza, minando in radice la logicità dalla decisione (Cass.S.U. n.8053/2014) nella parte in cui ha collocato il pagamento dell'amministrazione in epoca successiva al deposito del ricorso in ottemperanza che la stessa CTR aveva indicato come avvenuto in epoca precedente al pagamento stesso.

Sula base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata v cassata, con rinvio ad altra azione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad I / altra azione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 4.11.2021 in Roma. Il Presideifte DEPOSITATO I ELLERIA C 2021 g I