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Decreto — n. 41182/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal dismissed due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 41182/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiffs' formal waiver of the lawsuit. The appellants, representing the insurance company, argued for the waiver's validity, while the respondents opposed the procedural termination. The court ruled that the waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings without further costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; a formal waiver of the lawsuit by the plaintiff extinguishes the proceedings if accepted by the opposing party, resulting in the dismissal of the appeal.

Parole chiave

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waiver of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure formal renunciation dismissal of appeal condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016, converted into Law 197/16
art. 391 c.p
161/2020 pubblicata in data 13.01.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

TO nC, 2021 • R.G. 26832/2020 Roma, 2 sul ricorso proposto da: GIUNCHIGLIA LUCIA e ARENA LUCIANO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Veronesi e Gianluca Silenzi, giusta procura in atti RICORRENTI contro: GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (già GAN ASSICURAZIONI SPA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucia Feliciotti CONTRORICORRENTE GENNUSA ANGELO e CRISTINA PADOVANO INTIMATI avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 161/2020 pubblicata in data 13.01.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. tnn Il Presidente Titolare e.ggi, 2 laide Amendola C . n 20-{ l'unz: