Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41177/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice sent to bankruptcy trustee without specifying legal representation quality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41177/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared an appeal null due to improper notification. The lower court had invalidated the appeal because it was served personally to the bankruptcy trustee without explicitly stating the trustee's representative quality. The court ruled that the notification was valid because it was delivered to the trustee at the company's seat, and the requirement to specify representation quality applies to the document content, not the envelope. Consequently, the lower court's decision to dismiss the appeal was overturned and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 145, comma 1 cod. proc. civ.; Art. 16, 17, 49 D.L.vo 31/12/1992 n. 546; Art. 43, comma 1 R.D. 16/03/1942 n. 267: Notification to a legal person via post to its representative is valid even if the envelope lacks the representative's title, provided the document itself identifies the representative and the recipient is physically present at the company's seat.

Parole chiave

Generato dall'IA
notification nullity bankruptcy trustee legal representation tax appeal service of process gara d'appalto infruttuosa impugnazione di decisioni amministrative indicazioni nutrizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 145, comma 1 cod. proc. civ.
Ciò in quanto, in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod.
Art. 16, 17, 49 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 43, comma 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
267, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 291 cod. proc. civ
16750).è nulla e non inesistente, e può, quindi, essere rinnovata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2014, n. 26522
Cass., Sez. 5, 8 luglio 2015, nn. 14230 e 14231
Cass., Sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16750
Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2016, n. 26867
Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2020, n. 4671 e 4676
Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2008, n. 29387
Cass., Sez. 6-5, 11 dicembre 2013, n. 27766
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15160/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; RICORRENTE CONTRO il fallimento della "CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI S.p.A.", con sede in Palermo, in persona del curatore pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 17 dicembre 2019 n. 7552/14/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 17 dicembre 2019 n. 7552/14/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVAS relative all'anno 2006, ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti del fallimento della "CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI S.p.A" avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento il 5 marzo 2013 n. 7341/07/2013.

La Commissione Tributaria Regionale ha adottato tale pronunzia sul presupposto che la notifica dell'atto di appello al fallimento della "CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI S.p.A" fosse affetta da nullità, essendo stata fatta personalmente al curatore (senza alcuna specificazione della qualità e della rappresentanza). Il fallimento della "CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI S.p.A" è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 49 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 145, comma 3, cod. civ. e 43, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di merito che la notifica dell'atto di appello fosse affetta da nullità, essendo stata personalmente indirizzata al professionista con le funzioni di curatore fallimentare.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 160, 162, 291 e 350 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 49 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 456, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente omessa dal giudice di merito la rinnovazione della notifica che era stata considerata nulla. RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione (per la comuna attinenza alla nullità della notifica dell'atto di appello) suggerisce l'esame congiunto - sono fondati. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa (Cass., Sez. 5", 17 dicembre 2014, n. 26522;

Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, nn. 14230 e 14231; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16750; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2016, n. 26867; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671 e 4676). Ciò in quanto, in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico (Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, nn. 14230 e 14231;

Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16750).è nulla e non inesistente, e può, quindi, essere rinnovata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore, né l'inesistenza della notificazione può essere affermata per il solo fatto che l'appellante abbia omesso di depositare l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale. Tale avviso, infatti, costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente, ma nulla (tra le altre:

Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2008, n. 29387; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2013, n. 27766). 1.2 Nella specie, il giudice di merito ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo erroneamente dichiarato l'improcedibilità" dell'appello notificato al professionista con le funzioni di curatore fallimentare, Dott. Filippo Lo Franco, senza alcuna menzione della qualità e senza alcun riferimento alla società contribuente (come si evince dalla riproduzione - riportata in ricorso in ossequio al canone dell'autosufficienza - del relativo avviso di ricevimento), ancorché l'appello fosse stato proposto nei confronti della «"CENTRO DISTRIBUZIONI ALIMENTARI S.p.A." (..) e per essa, in fallimento, al curatore fallimentare Dott.

Filippo Lo Franco (..)» (come si desume dalla riproduzione - riportata in ricorso in ossequio al canone dell'autosufficienza - della relativa intestazione) 2. Valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza cameral