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Ordinanza — n. 41174/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal where taxpayer failed to prove lease equipment existed despite formal invoices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41174/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that rejected a taxpayer's VAT deduction claim. The taxpayer argued the tax authority bore the burden of proving the leased equipment never entered their possession, but the court held that once the authority proves the operation is fictitious, the burden shifts to the taxpayer to prove the equipment's actual existence. The court found the taxpayer failed to provide evidence contradicting tax police findings that the machinery was never located at their legal headquarters.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 DPR 600/1973; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: In cases of objectively non-existent operations, the tax authority must prove the fictitious nature of the transaction, after which the burden of proving the operation's actual existence shifts to the taxpayer, which cannot be satisfied merely by formal invoices or accounting records.

Parole chiave

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VAT deduction fictitious operations burden of proof tax fraud lease equipment objectively non-existent tax police investigation produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 DPR 29 settembre 1973 n. 600
Art. 2697 e 2729 cod. civ.
Art. 19 e 54 DPR 26 ottobre 1972 n. 633
Art. 4 e 115 cod. proc. civ.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2018, n. 17619
Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27554
Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919
27554; Cass., Sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3252
8919; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3252; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9092
3252; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9092).
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Testo completo

e Cr 9s1- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10258/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "C.I.M.A. S.p.A.", con sede in Busnago (MB), in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Scarsi, con studio in Milano, e dall'Avv. Sabina Angela Villa, con studio in Muggiò (MB), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: sabinaangela.villa@monza.pecavvocati.it), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione del presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 12 dicembre 2018 n. 5401/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo, RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Lombardia il 12 dicembre 2018 n. 5401/05/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2010, in dipendenza dell'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e concernenti la concessione in leasing di macchinari, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "C.I.M.A.

S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 3 giugno 2016 n. 4871/23/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la collocazione dei macchinari ricevuti in leasing dalla contribuente presso sedi operative diverse da quella legale escludesse la natura fittizia dell'operazione. La "C.I.M.A. S.p.A." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 2697 e 2729 cod. civ., 19 e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 4, 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'amministrazione finanziaria dovesse provare che i macchinari ricevuti in leasing non fossero mai entrati nella disponibilità della contribuente. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 1.1 Invero, in materia di IVA, con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, si è detto che, una volta assolta da parte dell'amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2018, n. 17619;

Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3252; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9092). 1.2 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato a tale principio (a conferma della decisione di prime cure), ritenendo che la documentazione prodotta comprovasse la collocazione dei macchinari concessi in leasing presso le sedi operative della contribuente e contrastasse gli elementi emergenti dalle indagini svolte dalla polizia tributaria (in particolare, il mancato rinvenimento di tali macchinari presso la sede legale).

2. Dunque, alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso non può che essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da r