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Ordinanza — n. 41173/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax collection on a judgment debt when the underlying judgment is not yet final. The court rules that the Regional Tax Commission erred by annulling the tax notice based on a reforming appellate decision that itself was not yet final. The decision clarifies that tax liability attaches to the judgment before finality, requiring a separate refund claim. The court remands the case for a new ruling on the tax debt and expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41173/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Regional Tax Commission annulled a tax collection notice based on an appellate court decision that had not yet become final and binding. The Agency of Revenue appealed, arguing the tax should have been collected despite the pending litigation on the underlying judgment. The Cassation Court held that the tax authority correctly levied the tax on the judgment before it became final, and the taxpayer must seek a refund separately. Consequently, the Court dismissed the appeal and remanded the case for a new decision on the tax liability and costs.

Regesto Legislator

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Art. 37 d.lvo 131/86; Art. 2909 cc: The tax on judgments becomes due upon registration even if the judgment is not yet final, and the taxpayer must file a separate claim for refund or credit based on a subsequent final judgment.

Parole chiave

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tax on judgments finality of judgment refund claim tax collection administrative tax judicial debt remand for new ruling sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 37 d.lvo 131/86
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art. 37 del dPR 131/1986 e 2697 cc ,in relazione all'art.
Art. 2909 cc
546/92 nonché dell'art. 2909 cc in relazione all'art.
Art. 19 d.lvo 546/92
Art. 21 d.lvo 546/92
Art. 2697 cc
art. 380 bis cod. proc. civ
La contribuente non si è costituita 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12023/2018
Cass. 12736/2014
Cass. 9835/11
Cass. 6116/11
Cass. 23468/2007
Cass. 12757/2006
Cass. 6943/2001
Cass. 6952/1996
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Testo completo

a seguente t ORDINANZA sul ricorso 1788-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro NIMIS BRUNO; - intimato - avverso la sentenza n. 1740/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Nimis Bruno impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi la cartella di pagamento emessa sulla base dell'avviso di liquidazione, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava l'imposta per la registrazione della sentenza nr 386/04 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 6/4/2004 di condanna del Nimis al risarcimento dei danni, a sua volta oggetto di ricorso che veniva rigettato dalla competente CTP con sentenza passata in giudicato. 2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, sull'impugnazione dall'Agenzia delle Entrate0 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l'appello rilevando che l'imposta non poteva essere chiesta al Nimis stante l'intervenuta integrale riforma della sentenza di condanna del contribuente costituente titolo dell'atto liquidativo dell'imposta del registro che, quindi, veniva meno.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La contribuente non si è costituita 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2020 n. 01788 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- 1.Con il primo motivo denuncia la ricorrente violazione degli artt. 19 e 21 d.lvo nr. 546/92 nonché dell'art. 2909 cc in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc, si sostiene che essendo passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto il ricorso avverso l'atto prodromico alla cartella di pagamento la CTR ha errato nel non rilevare l'inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria contro la cartella deducendosi vizi che investivano il prodromico avviso di accertamento. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art. 37 del dPR 131/1986 e 2697 cc ,in relazione all'art. 360 1 comma nr. 3 cpc, per avere l'impugnata sentenza erroneamente annullato la cartella di pagamento sulla base della intervenuta sentenza della Corte di appello di Lecce nr 605/09 senza tuttavia verificare il passaggio in giudicato che non era avvenuto in quanto la decisione della corte distrettuale salentina è stata annullata dalla Cassazione con rinvio per un nuovo esame. 2 I due motivi da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione sono fondati. 2.1 Ai sensi dell'art. 37 d.lvo 131/86 « Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello Stato.

2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve Ric. 2020 n. 01788 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta>> 2.2 Al riguardo la giurisprudenza di questo Collegio ha avuto modo di puntualizzare che << la sentenza che, anche parzialmente, definisce il giudizio è soggetta a tassazione, ancorchè non passata in giudicato, in quanto impugnata od ancora impugnabile; sicchè, l'ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione dell'imposta, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, suoi propri, vale a dire inerenti all'atto in sè, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione.

La riforma, totale o parziale, della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sul predetto avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta medesima da fare valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione>>. (cfr.Cass. 12023/2018, 12736/2014, 9835/11, 6116/11, 23468/2007, 12757/2006, 6943/2001 e 6952/1996) 2.3 La CTR, nell'annullare la cartella esattoriale emessa su un avviso di liquidazione divenuto definitivo, sulla base della sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha riformato la sentenza di primo grado di condanna al risarcimento dei danni, non passata in giudicato in quanto, a sua volta, annullata dalla Cassazione, ha disapplicato i suesposti principi elaborati da questa Corte 3 In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli Ric. 2020 n. 01788 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -4- enunciati principi e si pronunci anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte, accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021 Il Presidente Antonio Greco (Utl.101 PIJOUJIS IL C