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Ordinanza — n. 41171/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding omitted first-instance issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41171/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy administrator's appeal inadmissible because it failed to meet specific requirements under Article 366 of the Civil Procedure Code. The administrator argued that the Regional Tax Commission ignored first-instance exceptions regarding res judicata and lack of standing, but the court found these points were not explicitly restated in the appeal. Consequently, the court ruled that the appellant could not raise new issues or reiterate absorbed defenses without specific transcription, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, 366 c.p.c.: In cassation proceedings, a violation of the principle of contradictory debate under Art. 112 c.p.c. is admissible only if the omitted issue was unequivocally formulated and specifically restated in the appeal with reference to the original act or hearing record.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Cassation Appeal Omitted Issues Specificity Requirement Res Judicata Exception Bankruptcy Administrator Tax Dispute compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
2.4 Questa Corte sul punto ha chiarito che «In sede di giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. può essere dedotto anche in relazione ad un'eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata Ric.
Art. 360 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Condanna il Fallimento Tea Palace Hotel srl al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 2.300,00 per compenso oltre spese a debito Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
06-10-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 112 c.p
2.4 Questa Corte sul punto ha chiarito che «In sede di giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 2, 16 febbraio 2018, n. 3845
06-10-2021 -3- inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta" (cfr.Cass. sez. 2, 16 febbraio 2018, n. 3845; Cass.
Cass. sez. 6, ord. 28 novembre 2014, n. 25299
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1611-2020 proposto da: CURATELA FALLIMENTO TEA PALACE HOTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO COSSA 13 presso lo studio dell'avvocato SCHEPIS BARBARA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA SATURNO; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3334/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.La soc. Nebro Edil srl in liquidazione (divenuta Tea Palace Hotel srl e soggetta alla procedura concorsuale di fallimento) impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina l'avviso di liquidazione, notificato in data 15/9/2009, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava VIVA con aliquota ordinaria in relazione ad una operazione di trasferimento di proprietà di un immobile che era stato assoggettato ad IVA con aliquota agevolata. 2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto dell'intervenuta ordinanza sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania dell'esecutività della variazione catastale. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l'appello rilevando che il provvedimento cautelare del giudice amministrativo non aveva alcuna incidenza nella presente controversia.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. Ric. 2020 n. 01611 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 112 cpc in relazione all'art 360 1° comma cpc per non avere la CTR esaminato tutte le altre questioni sollevate parte privata.

2. Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità ex art 366 1° comma nr. 6 cpc. 2.1 Deduce la ricorrente, appellata nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale, che i giudici di seconde cure avrebbero completamente pretermesso di esaminare le questioni proposte nel giudizio di secondo grado relative alla eccezione di giudicato, alla carenza di legittimazione passiva e alla duplicazione dell'imposta. 2.2 La curatela del Fallimento era risultata completamente vittoriosa nel giudizio di primo grado sicchè per poter pretendere dal Giudice di secondo grado l'esame delle proprie eccezione, dichiarate assorbite in primo grado, avrebbe dovuto espressamente riproporle nel giudizio di appello . 2.3 Pertanto, per consentire a questo giudice la verifica del vizio ex art 112Icpc il denunciante avrebbe dovuto riportare nel corpo del ricorso per cassazione sia le difese e le eccezioni proposte in primo grado che quelle riproposte in appello. 2.4 Questa Corte sul punto ha chiarito che «In sede di giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. può essere dedotto anche in relazione ad un'eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata Ric. 2020 n. 01611 sez .

MT - ud. 06-10-2021 -3- inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta" (cfr.Cass. sez. 2, 16 febbraio 2018, n. 3845; Cass. sez. 6, ord. 28 novembre 2014, n. 25299)» 2.5 Nel caso in esame il ricorrente non ha trascritto le domande ed eccezioni formulate in primo grado ed in appello, vs limitandosi a rappresentare -'forma sintetica di aver esplicitato nel giudizio di appello le questioni non affrontate dal giudice di primo grado senza tuttavia riprodurre i motivi del ricorso di primo grado impedendo, quindi, a questa Corte di accertare se le difese dell'appellata investivano questioni già comprese nel "thema decídendum" del giudizio di appello, essendo preclusa al contribuente in sede di appello, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di primo grado nè rilevabili di ufficio 3 Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Fallimento Tea Palace Hotel srl al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 2.300,00 per compenso oltre spese a debito Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a Ric. 2020 n. 01611 sez. MT - ud. 06-10-2021 -4- quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021 Il Presidente Antonio Greco DE n CANCE LERIA pos I