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Ordinanza — n. 41037/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed: Automated data checks cannot override the need for prior notice on tax credit disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41037/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that dismissed a taxpayer's challenge to a payment order. The agency argued that automated data controls on tax declarations allowed immediate role inscription without prior notice, citing specific administrative regulations. The court ruled that such automated checks are limited to material errors and cannot be used to resolve legal disputes regarding tax credits, thereby requiring prior notice to protect the taxpayer's right of defense.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis DPR 600/1973; Art. 54-bis DPR 633/1972: The issuance of a payment order based solely on automated data checks is admissible only for material errors, not for resolving legal disputes on tax credits, which necessitates prior notice to ensure the right of defense.

Parole chiave

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automated tax control prior notice requirement tax credit dispute right of defense payment order nullity material error vs legal interpretation administrative procedure opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis DPR 600/1973
600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R.
Art. 54-bis DPR 633/1972
633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero.
Art. 6 comma 5 legge 212/2000
Art. 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4360 del 20/02/2017
Si è in proposito affermato (Cass. n. 4360 del 20/02/2017; conf.
Cass. n. 29582 del 16/11/2018
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14949 del 08/06/2018
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30791 del 28/11/2018
E ancora, si è ulteriormente specificato come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30791 del 28/11/2018) in tema di controllo cd.
Cass. 2021 nr 69881
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13567-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CASSARINO GIUSEPPE, nella qualità di liquidatore e successore già socio accomandatario della società TOP4 SAS in liquidazione e cessata, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBASTIANO VENIERO 8, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DIONESALVI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO CAVALLARO; - controricorrente - contro ANGELICO ROSARIO, FUGALLO PATRIZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 2016/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata 1'01/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 13567 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 13567/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Sicilia ,sezione distaccata di Siracusa, con sentenza nr 3517/2019 rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Siracusa concordando con il giudice di primo grado sull'illegittimità della cartella impugnata da Ivano Tarquini in quanto non preceduta da un avviso bonario o comunque da una forma di contraddittorio endoprocedimentale. L'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 36 bis del DPR 600/1973 e dell'art 54 bis del DPR 633/1972 nonché dell'ad 6 comma cinque della legge 212/2000 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Si sostiene che la procedura di controllo automatizzato consente all'Ufficio di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute all'esito del controllo cartolare sui dati presenti nella dichiarazione del contribuente che non presentino necessità di valutazioni ulteriori. Si è costituito con controricorso illustrato da memoria il contribuente eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Va preliminarmente rigettata in quanto infondata l'eccezione sollevata dal contribuente. Si rileva che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione.

La specifica indicazione, o riproduzione, degli atti e dei documenti è richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa. La Corte deve, in tal caso, poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti: nel caso in esame un simile obbligo non sussiste, non essendovi i controversia sul contenuto degli atti, ma solo sul profilo di diritto costituito dalla legittimità o meno della cartella ai sensi dell'art. 36-bis.

Il motivo è infondato. Si è in proposito affermato (Cass. n. 4360 del 20/02/2017; conf. Cass. n. 29582 del 16/11/2018) che: "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero. _i ,i,a giurisprudenza di questa Corte è ferma e costante nel ritenere che (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 14949 del 08/06/2018) in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54 bis, è \ ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario.

E ancora, si è ulteriormente specificato come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30791 del 28/11/2018) in tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l'interpretazione di una disposizione normativa, come certamente è quella che disciplina la spettanza o meno di un credito d'imposta,; ( Cass 2021 nr 69881) Ne consegue che, in caso in cui, come nella specie, venga messa in discussione l'esistenza del credito di imposta era necessario il contraddittorio preventivo e la cui mancanza comportava la nullità della iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento per violazione dei diritti di difesa e della possibilità di instaurare il contraddittorio con la Amministrazione Finanziaria.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 3500,00 oltre accessori di legge