Court allows tax appeal, ruling prescription starts when tax notice becomes final, not upon notification date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision to declare the tax debt prescribed. The Commission had incorrectly calculated the ten-year prescription period starting from the notification of the tax assessment notice. The court held that the period must run from the date the notice becomes final due to lack of appeal, which occurred in April 2007, meaning the debt was still valid in March 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986; The ten-year prescription period for tax registration duties begins to run from the date the liquidation notice becomes final due to lack of appeal, not from the date of its notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4107-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro FALCO Teresa; - intimata - avverso la sentenza n. 5445/20/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 03/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta dalla contribuente Teresa FALCO in relazione alla sentenza n. 10522 del 2004 pronunciata dal Tribunale di Napoli in un giudizio di cui la stessa era stata parte, con la sentenza impugnata la CTR, pur dando atto della regolarità della notifica dell'atto impositivo, effettuata in data 22/02/2007, dichiarava l'intervenuta prescrizione del credito erariale per decorso del termine decennale tra la data di notifica dell'avviso di liquidazione e quella del 10/03/2017, di notifica della cartella di pagamento; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un motivo, cui non replica l'intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la prescrizione ivi disciplinata iniziava a decorrere dalla data in cui era divenuto definitivo l'avviso di liquidazione dell'imposta e non dalla data della sua notifica, come erroneamente aveva ritenuto la CTR, sicché nella specie il termine prescrizionale non era ancora decorso alla data del 10/3/2017, di notifica della cartella di pagamento, in quanto l'atto impositivo, notificato in data 22/02/2007, era divenuto definitivo, in mancanza di impugnazione, in data 22/04/2007.
2. Il motivo è fondato e va accolto in quanto il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 deve farsi decorrere dalla data in cui l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro diviene definitivo per mancata impugnazione, ovvero dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla sua notifica al contribuente per proporre impugnazione, in tal senso dovendosi interpretare la citata disposizione che fa espresso riferimento all'imposta «definitivamente accertata» (Cass. n. 8454 del 2020; in termini, Cass. n. 9158 del 2014; Cass. n. 11555 del 2018). Pertanto, essendo pacifico nella specie, per averlo accertato la stessa CTR, che l'avviso di liquidazione dell'imposta era stato notificato il 22/02/2007 e che, non essendo stato impugnato, era divenuto definitivo il 23/04/2007 (e non il 22/04/2007, come erroneamente affermato dalla ricorrente), il termine decennale di prescrizione alla data del 10/03/2017, di notifica della cartella di pagamento, non era ancora decorso.
3. Da quanto detto consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 03/11/2021 Il resident DEPOSITATO CANC