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Ordinanza — n. 41033/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissal due to improper representation by free-forum lawyer under tax collection protocol.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41033/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional commission's dismissal of its appeal. The commission had declared the agency's representation by a free-forum lawyer inadmissible, but the court found this error based on a specific protocol. Consequently, the lower decision was annulled and the case remanded for a new examination.

Regesto Legislator

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D.lgs. n. 546/1992; Protocollo d'intesa Avvocatura dello Stato-Agenzia delle Entrate: The use of free-forum lawyers by the tax agency in tax commission proceedings is permitted under the specific protocol, rendering prior inadmissibility rulings based on general rules erroneous.

Parole chiave

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tax collection agency free forum lawyer tax commission appeal representation protocol cassation annulment legal representation rules remand for new trial intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016
50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l.
art. 4-novies, d.l. n. 34 del 2019
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
art. 363 c.p
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)».

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 30008 del 2019 delle Sezioni Unite
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7399/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro BURLANDO Umberto; - intimato - avverso la sentenza n. 869/06/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione nei confronti di Umberto BURLANDO e fondata su cartella di pagamento che il contribuente sosteneva non essergli mai stata notificata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava l'appello dell'agente della riscossione inammissibile perché la stessa si era costituita in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate - Riscossione ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l'intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate- Riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019 sostenendo che la CTR, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso d'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro, sia incorsa nella dedotta violazione di legge.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite di questa Corte che nella sentenza n. 30008 del 2019 hanno affermato il seguente principio: « impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)».

4. Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», al punto 3.4.2, che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle Commissioni Tributarie».3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 07/10/2021 Il P