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Ordinanza — n. 41032/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds but allows first ground regarding omitted pronouncement on tax refund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41032/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the second ground of the appeal inadmissible because the lower tribunal's dismissal of the entire claim implicitly absorbed the specific arguments regarding notification irregularities and prescription. However, the court accepted the first ground alleging an omitted pronouncement on the tax refund request, ruling that the lower court's decision to reject the appeal was legally flawed. Consequently, the contested judgment was annulled on this specific point, and the case was remanded to the competent regional tax commission for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 5: When a lower court dismisses an appeal on inadmissibility grounds, it implicitly absorbs the merits of the appealed claims; thus, a cassation appeal cannot allege an omitted pronouncement on those absorbed claims but must instead challenge the correctness of the absorption decision itself.

Parole chiave

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omitted pronouncement absorption of claims tax refund request inadmissibility grounds remand to lower court implicit rejection cassation appeal rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Ne discende l'inammissibilità del motivo in esame, là dove è dedotta ed argomentata l'omessa pronuncia della CTR sui motivi di appello proposti dalla contribuente (art. 112 cod.
Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
civ.) in quanto la ricorrente avrebbe potuto soltanto censurare la valutazione (implicita e peraltro corretta) della CTR, di assorbimento dei motivi di impugnazione, deducendo un vizio di omessa motivazione, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia (e neppure un vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n.
Art. 19, comma 1, lett. g) e i), 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
La censura di violazione dell'art. 19, comma 1, lett.
Art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997
Art. 24, 97 e 113 Cost.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 112 cod. proc. civ
Ne discende l'inammissibilità del motivo in esame, là dove è dedotta ed argomentata l'omessa pronuncia della CTR sui motivi di appello proposti dalla contribuente (art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013
651580 - 01; in termini già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv.
Cass. n. 15583 del 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3616/2020 R.G. proposto da: CASERTA ANTONELLA, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Gaetano CASERTA, presso il cui studio legale, sito a Napoli, alla via del Parco Margherita, n. 34, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7789/13/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 15.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione del diniego di restituzione dell'intera somma incassata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione a seguito di pignoramento ed imputata ad acconto su una cartella esattoriale, successivamente oggetto di sgravio, in quanto in parte trattenuta per compensare un credito risultante da altra cartella esattoriale, la CTR dichiarava inammissibile l'appello della contribuente Antonella Caserta per non avere la stessa fornito la prova di avere preventivamente richiesto «formalmente e per iscritto» la restituzione della differenza, ritenuto dalla CTR indefettibile atto da impugnare; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, cumulativamente, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul rifiuto di restituzione dell'intera somma incassata dall'Agenzia delle entrate - Riscossione a seguito del pignoramento effettuato nei confronti della contribuente, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, lett.

g) e i), 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 24, 97 e 113 Cost..

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle domande formulate con l'atto di appello, di invalidità della cartella di pagamento n. 071200300117321743 per irregolarità della notifica e/o per compiuta prescrizione del credito tributario, e di illecita trattenuta della somma di C 2.324,42 per illecita compensazione. Deduce, altresì, la violazione degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 28-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

3. Preliminarmente devono esaminarsi e rigettarsi, perché infondate, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controricorrenti, risultando il ricorso autosufficiente, in quanto contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, e i motivi di doglianza, seppur cumulati, riconducibili a specifici motivi di impugnazione, rendendo possibile un loro esame separato (cfr. Cass. n. 15233/2019, Cass. n. 28691/2019, secondo cui in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione anche se cumulate).

4. La censura di violazione dell'art. 19, comma 1, lett.

g) e i), del d.lgs. n. 546 del 1992, posta con il primo motivo, va esaminata prioritariamente per evidenti ragioni di ordine logico- giuridico.

5. Il motivo è fondato e va accolto.

6. Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 23157 del 2020) che in tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente.

Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, e che deve, invece, ritenersi improponibile una seconda istanza di rimborso (per il mancato accoglimento integrale della prima), con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile (cfr., ex plurimis, Cass. sez. 5, 10/06/2005, n. 12336, Rv. 583757-01, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; Cass. sez. 5, 22/04/2015, n. 8195, Rv. 635308-01, nonché, Cass. sez. 5, 05/06/2008, n. 14846, Rv. 603944-01, la quale ha chiarito che deve escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale - e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria -, proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso, sia pure riducendo l'originaria domanda, senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di rimborso parziale; v. anche Cass. sez. 5, 24/11/2010, n. 23786, Rv. 615814-01, in termini rispetto alla precedente citata).

7. Pertanto la decisione della CTR, che aveva dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo necessaria l'impugnazione di una istanza di rimborso parziale, che la contribuente avrebbe dovuto provare di aver avanzato «formalmente e per iscritto» all'amministrazione finanziaria, è manifestamente errata e va, sul punto, cassata.8. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello omesso di pronunciare sulla domanda di invalidità della cartella di pagamento n. 071200300117321743 per irregolarità della sua notifica e per compiuta prescrizione del credito tributario nonché su quella con cui aveva contestato l'illecita trattenuta della somma di € 2.324,42 per illecita compensazione.

9. Il motivo è inammissibile.

10. La sentenza d'appello ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente per mancanza di un provvedimento impugnabile sicché esso contiene una implicita pronuncia di assorbimento di tutti gli altri motivi di merito dedotti dalla ricorrente.

11. Nella specie, quindi, si verte in ipotesi di c.d. assorbimento in senso improprio che ricorre quando la decisione cd. assorbente (nella specie l'inammissibilità del ricorso) esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018, Rv. 651580 - 01; in termini già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629570 - 01).

12. Ne discende l'inammissibilità del motivo in esame, là dove è dedotta ed argomentata l'omessa pronuncia della CTR sui motivi di appello proposti dalla contribuente (art. 112 cod. proc. civ.) in quanto la ricorrente avrebbe potuto soltanto censurare la valutazione (implicita e peraltro corretta) della CTR, di assorbimento dei motivi di impugnazione, deducendo un vizio di omessa motivazione, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia (e neppure un vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).

13. Infatti, si è precisato che «In tema di ricorso per cassazione, nell'ipotesi di omessa pronuncia dovuta al giudizio di assorbimento, la parte soccombente può impugnare la decisione in relazione alla sola questione su cui essa si basa, in quanto, in sede di legittimità, è superfluo enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioni assorbite, che non possono formare oggetto di delibazione e su cui non può formarsi alcun giudicato interno, poiché non esaminate nel precedente grado di merito» (Cass. n. 15583 del 2014). Ne consegue che tali domande andranno esaminate dal giudice del rinvio se le stesse risultino tempestivamente proposte nei precedenti gradi di giudizio e siano ritualmente riproposte in quello di rinvio.

14. In estrema sintesi, va accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui deman