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Ordinanza — n. 40962/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40962/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40962/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16550-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro EVGENY PETROV, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1646/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 27/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 46 comma 3 d.lgs. 546/92; Ordinanza — n. 40962/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva istanza di sospensione, ex art. 6 comma 10, dl. 119/18. Considerato che: In data 7 giugno 2019 è stata depositata dall'Agenzia delle entrate istanza di estinzione del giudizio per cassata materia del contendere, per avere Evgeny Petrov presentato istanza per la definizione della controversia ex art. 6 dl. 119/2018, risultata regolare, come da nota della Direzione generale del Lazio allegata. Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 46 comma 3 d.lgs. 546/92.

Parole chiave

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uso delle convenzioni di doppia imposizione domicilio fiscale in materia di doppia imposizione procedura per sottrazione d'imposta assoggettamento all'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 46 comma 3 d.lgs. 546/92
Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 46 comma 3 d.lgs. 546/92.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16550-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro EVGENY PETROV, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1646/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 27/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2018 n. 16550 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- R. g. 16550/2018 Agenzia delle Entrate c/ Petrov Evgeny Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria che ha rigettato l'appello dell'ufficio in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010 notificati a Evgeny Petrov, per omessa indicazione nel quadro RW di capitali detenuti all'estero. Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 17 e 24 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito sul patrimonio e per prevenire evasioni, stipulata a Roma il 9 aprile 1996, ratificata con la Legge del 9 ottobre 1997, n.370.

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva istanza di sospensione, ex art. 6 comma 10, dl. 119/18. Considerato che: In data 7 giugno 2019 è stata depositata dall'Agenzia delle entrate istanza di estinzione del giudizio per cassata materia del contendere, per avere Evgeny Petrov presentato istanza per la definizione della controversia ex art. 6 dl. 119/2018, risultata regolare, come da nota della Direzione generale del Lazio allegata. Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 46 comma 3 d.lgs. 546/92.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Roma, 3 novembre 2021 Il Presidente Dott.Roberto Giovanni Conti DEPOSTrAT.: ogg