Italian court quashes appeal judgment ordering restitution of funds due to lack of contract resolution proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment ordering the restitution of €42,500. The appellant argued that the lower court erred by applying breach of contract rules to a restitution claim without first resolving the contract due to the other party's failure to perform. The court agreed, ruling that the right to restitution only arises if the solvens proves the contract's invalidity or termination, which was not established in the lower proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218 c.c.; Art. 1453 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: In cases of unjust enrichment, the burden of proof rests on the payer to demonstrate the extinction of the debt or the termination of the contract, without which restitution cannot be granted.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20632-2020 proposto da: FRANCHIN GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avvocato RICCARDO GALLESE per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro CARRARO ANTONIO FORTUNATO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ALESSANDRO DI BLASI e dall'Avvocato FEDERICA SCAFARELLI per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 560/2020 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 17/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/7/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza del tribunale, ha condannato Giuseppe Franchin alla restituzione della somma di C. 42.500,00 versatagli da Antonio Fortunato Carrara.La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che il Franchin non aveva contestato il versamento da parte del Carraro della somma complessiva di C. 42.500,00 "pagata per il restauro", ha ritenuto che il Carraro, pur non avendo richiesto la risoluzione del contratto conseguente all'inadempimento del Franchin, avesse il diritto, di natura contrattuale, alla restituzione ("pretesa restitutoria") della somma versata allo stesso in ragione del "venir meno della causa della dazione": invero, ha aggiunto la corte, trovando applicazione l'art. 1218 c.c., mentre "il Carraro ha allegato l'inadempimento costituito dalla mancata ristrutturazione dell'immobile per il quale il versamento veniva eseguito", "il Franchin non ha provato alcun fatto estintivo costituito dall'esecuzione dei lavori dei lavori di ristrutturazione, né alcuna diversa imputazione rispetto ai versamenti ricevuti".
Giuseppe Franchin, con ricorso notificato il 16/7/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. Antonio Fortunato Carraro ha resistito con controricorso e depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1218 e 1453 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e l'errata valutazione di elementi determinanti di elementi determinati la controversia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accolto la domanda di restituzione della somma complessiva di C. 42.500,00 sul rilievo che, trovando applicazione l'art. 1218 c.c., mentre "il Carraro ha allegato l'inadempimento costituito dalla mancata ristrutturazione dell'immobile per il quale il versamento veniva eseguito", invece "il Franchin non ha provato alcun fatto estintivo costituito dall'esecuzione dei lavori dei lavori di Ric. 2020 n. 20632 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 ristrutturazione, né alcuna diversa imputazione rispetto ai versamenti ricevuti", senza, tuttavia, considerare che la norma dell'art. 1218 c.c. disciplina il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e non l'obbligo di restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto che, ab origine oppure successivamente, come in caso di grave inadempimento, sia venuto meno con effetto ex tunc.
Nel caso in esame, invece, né il tribunale, né la corte d'appello, hanno pronunciato sulla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, peraltro non rinvenibile, a fronte della complessità del contratto intercorso tra le parti, nella mancata ristrutturazione dell'immobile, di proprietà di un terzo, da parte del Franchin.
2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata, infatti, non ha considerato che, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, solo una volta che il solvens abbia dimostrato l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno (come la risoluzione del contratto nell'adempimento del quale la prestazione sia stata eseguita), nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del solvens ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato.
3. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Venezia che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione Rtc. 2020 n. 20632 - Sez. 6-2 - CC 10 luglio 2021 al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Venezia che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 1° luglio 2021. Il Presidente Lcdrenzo Ori/la