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Ordinanza — n. 40911/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses consumer appeal against utility company regarding meter malfunction and billing reconstruction procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40911/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Alessandrina Sartori's appeal against a lower court ruling that confirmed a debt of €30,892 owed to Servizio Elettrico Nazionale. Sartori argued that the utility company failed to follow mandatory reconstruction procedures for electricity consumption following a meter malfunction, claiming she was not given the opportunity to contest the data. The court upheld the lower court's application of the reciprocity principle, stating that while consumers can challenge meter readings, the utility company is entitled to prove the accuracy of its central meter and the validity of the reconstruction process it conducted without prior objection.

Regesto Legislator

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Art. 9-11 della deliberazione n. 200/1999 dell'AEEG; In caso di malfunzionamento del contatore, il gestore può dimostrare la correttezza della ricostruzione dei consumi senza che l'utente debba provare l'estinzione del credito, applicando il principio di reciprocità.

Parole chiave

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electricity billing dispute meter malfunction reconstruction reciprocity principle utility company liability consumer protection procedure energy consumption data court of cassation ruling spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 9-11 della deliberazione n. 200/1999 dell'AEEG
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.
d.d.l.n.83/2012 convertito con modificazioni nella legge di conversione n. 134/2012
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 118 disp. att. cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass.4079/2005
Cass.4079/2005; id.407/2006; id.
Cass.407/2006
Cass.868/2010
Cass.1306/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31326-2020 proposto da: SARTORI ALESSANDRINA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio N 26, presso lo studio dell'avvocato Marco Mancini, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Gerhard Brandstatter, Gregorio Maurizio Cavallo; - ricorrente - contro SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Delle Iris, 18, presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo, rappresentato e difeso dall'avv. Marica Bruni; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1723/2020 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che:

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31326/2020 - Alessandrina Sartori impugna per cassazione la sentenza della Numero sezionale 8221/2021Numero di raccolta generale 40911/2021 Corte d’appello di Firenze con la quale è stata confermata la Data pubblicazione 20/12/2021 decisione di condanna al pagamento dell’energia effettivamente somministrata a favore dell’attività Camping Belsito, una volta verificato l’erroneo calcolo a seguito di sopralluogo del 27/28 febbraio 2006; -all’esito del suddetta verifica veniva accertato un credito di Enel Servizio Elettrico s.p.a di euro 30892,00 per il quale la Sartori rimasta inadempiente era convenuta in giudizio; -si costituiva nel giudizio la Sartori che eccepiva il mancato adempimento da parte dell’attrice all’obbligatoria procedura prevista per la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura ai sensi degli art. da 9 a 11 della deliberazione n. 200/1999 dell’AEEG (Autorità Garante dell’Energia Elettrica e del Gas); -la corte d’appello ha respinto il gravame sulla scorta del principio di reciprocità in forza del quale così come l’utente ha diritto di contestare l’addebito richiestogli sulla base del dato riportato nel contatore, allo stesso modo il gestore può provare il funzionamento scorretto del contatore centrale e la non corrispondenza fra il dato fornito e quello trascritto in bolletta; -in tale prospettiva l’ente gestore aveva proceduto a verificare i consumi secondo la specifica procedura prevista nella Deliberazione n.200/1999, Titolo IV, art.9 e ss. senza che prima del giudizio nessuna contestazione sia stata sollevata dalla Sartori, che quale debitrice era tenuta a provare il fatto estintivo del credito vantato dal gestore all’esito della effettuata verifica; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di un unico motivo, cui resiste la società Servizio Elettrico Nazionale s.p.a con controricorso illustrato da memoria; -la relatrice ha formulato ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. proposta di accoglimento del ricorso F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31326/2020 Numero sezionale 8221/2021 considerato che: Numero di raccolta generale 40911/2021Data pubblicazione 20/12/2021 -il collegio non condivide la proposta e ritiene il ricorso infondato; - la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controricorrente, che deduce la mancata partecipazione al giudizio del distributore territorialmente competente e proprietario degli impianti costituenti la rete di distribuzione, è assorbita dalla manifesta infondatezza dell’impugnazione: il principio della ragione più liquida rende infatti superfluo approfondire la questione; -infatti, l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi su una domanda ritualmente e volta all’accertamento del mancato rispetto dell’obbligatoria procedura prevista dal Titolo IV della Deliberazione 200/1999 non può che essere respinto; - non sussiste, invero, alcuna omessa pronuncia secondo la rigorosa definizione di detta fattispecie fornita dalla consolidata giurisprudenza della Corte ed a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (cfr.

Cass.4079/2005; id.407/2006; id. 868/2010; id.1306/2016); -la corte d’appello a pag. 5 della sentenza impugnata risposto, seppur molto succintamente dando atto appunto della ricostruzione mediante GDM a confronto e scheda di installazione, motivata e sottoscritta ; -quanto alla altra domanda che pure sarebbe stata ignorata, (mancata riduzione degli addebiti nei limiti dei 365 giorni), la Corte di merito pure si è confrontata, esaminando la questione della “variazione in meno degli addebiti” (v. sempre pag.

5) motivando sulla mancata contestazione da parte dell’utente circa la validità della procedura di ricostruzione dei consumi: quindi la pronuncia c’è ed è in linea con l’art. 11.3 della delibera; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31326/2020 Numero sezionale 8221/2021 -conseguentemente non può configurarsi una mancata indicazione Numero di raccolta generale 40911/2021Data pubblicazione 20/12/2021 degli elementi di fatto e di diritto che giustificano la conclusione, vertendosi, casomai, in fattispecie di insufficienza della motivazione, tuttavia non più censurabile rispetto alle sentenze d’appello pubblicate, come quella qui impugnata, dopo l’11 settembre 2012 a seguito dell’entrata in vigore del novellato art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. (come modificato dal dd.l.n.83/2012 convertito con modificazioni nella legge di conversione n. 134/2012); -atteso l’esito del ricorso ed in applicazione del principio della soccombenza la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente, liquidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settembre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P