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Ordinanza — n. 40870/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal for lack of factual error regarding technical report omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40870/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible, ordering the applicant to pay costs. The applicant argued that the Court of Cassation erred by rejecting a cassation request due to insufficient technical report content, claiming this constituted a material mistake under Article 395 of the Civil Procedure Code. The Court rejected this, ruling that the lower court's decision to dismiss the appeal for lack of self-sufficiency was a correct application of law, not a factual error warranting revocation.

Regesto Legislator

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Art. 366, Art. 395 n. 4 c.p.c.; A revocation appeal based on a material error under Article 395 requires a contradiction between the judgment's findings and undisputed case facts, excluding mere omissions of documents not contested in the original proceedings.

Parole chiave

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revocation appeal material error self-sufficiency principle technical report omission Cassazione ordinanza procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale garanzie in materia fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., in relazione agli artt.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
Art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
1.1 Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 366 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890
Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131
26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994
27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042
22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042).
Cass., Sez. 1^, 23 maggio 2006, n. 12154
Cass., Sez. 1^, 23 maggio 2006, n. 12154; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2012, n. 14014
12154; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2012, n. 14014; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 31 agosto 2017, n. 20635
14014; Cass., Sez. 6^-5, 31 agosto 2017, n. 20635; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 16 gennaio 2019, n. 975
20635; Cass., Sez. 2^, 16 gennaio 2019, n. 975; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25781
975; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25781).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28150/2020 RG., proposto DA Calafiore Natale, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Russo, con studio in Giarre (CT), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: avvfrancescarusso@pecit), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione - Sezione Sesta Civile (Tributaria) il 5 maggio 2020 n. 8450; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;RILEVATO CHE:

1. Calafiore Natale Giuseppe ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza depositata dalla Sezione Sesta Civile (Tributaria) di questa Corte il 5 maggio 2020 n. 8450, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione "Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Siracusa il 4 luglio 2017 n. 2495/04/2017. Il giudice di legittimità aveva pronunziato l'absolutio ab instantia per carenza di autosufficienza. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, stante l'omessa riproduzione del testo di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in un procedimento penale, giacché il contribuente aveva riportato i passi salienti di tale documento nel corpo del ricorso, allegandone anche una copia nel fascicolo di parte.

RITENUTO CHE:

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042). Deve, pertanto, escludersi che possa sostanziare un errore revocatorio l'omessa considerazione, da parte della sentenza della Corte di Cassazione, di documenti entrati, invece, a far parte del giudizio espresso dal giudice di legittimità attraverso una pronuncia di inammissibilità del motivo di ricorso che intendeva veicolarli (inammissibilità derivante, in particolare, dall'inosservanza del principio di autosufficienza con riferimento a documenti dei quali non era riportato il contenuto) (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 23 maggio 2006, n. 12154; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2012, n. 14014; Cass., Sez. 6^-5, 31 agosto 2017, n. 20635; Cass., Sez. 2^, 16 gennaio 2019, n. 975; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25781). 1.2 Nella specie, la Corte aveva espressamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio e non essendo sufficiente a tal fine la sintesi fattane dal ricorrente del relativo contenuto (oltre alla relativa allegazione), per cui non si può delineare un errore revocatorio.

2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 7.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, se dovuto. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata