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Ordinanza — n. 40867/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows parish claim by recognizing external res judicata effect across tax years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40867/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's appeal and allowed the parish's request to overturn the decision denying tax credit reimbursement. The parish argued that a prior judgment regarding a similar tax credit established a binding external res judicata effect that precluded the tax authority from re-examining the matter in a subsequent year. The court agreed, ruling that the principle of res judicata applies expansively to prevent contradictory administrative actions on the same factual basis, even when the tax period differs.

Regesto Legislator

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Art. 2900 c.c.; Art. 5 d.l. 22/10/2016 n. 193: The principle of res judicata possesses external and expansive efficacy, binding the tax administration and preventing the re-examination of facts and legal issues already definitively settled in a prior judgment, even if the subsequent proceeding concerns a different tax period.

Parole chiave

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external res judicata tax administration binding factual identity tax credit reimbursement administrative contradiction dichiarazione fiscale tardiva dichiarazione dei redditi differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 2900 c.c.
Art. 5 d.l. 22/10/2016 n. 193

Giurisprudenza citata

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Cass. 13916/2006
Cass. 1300/2018
Tale orientamento è stato confermato da altre pronunce successive (cfr Cass. 1300/2018).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 15649-2020 proposto da: PARROCCHIA DI SS. MM. GERVASO E PROTASO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MURO BUSSANI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO; 1„k - intimato - avverso la sentenza n. 4138/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA Nr 15649/2019 RITENUTO CHE: 1.Parrocchia di SS. MM. Gervaso e Protaso impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco il provvedimento di diniego dell'istanza con la quale la Parrocchia aveva chiesto il rimborso della somma di C 4.482,00 costituente credito di imposta utilizzato in compensazione nell'anno 2013 che l'Ufficio aveva richiesto bonariamente e la contribuente aveva pagato al solo fine di evitare l'iscrizione al ruolo.

2. La CTP accoglieva il ricorso sul presupposto della natura meramente formale dell'omessa indicazione del credito di imposta e ritenendo tale errore emendabile entro il termine decadenziale per l'accertamento, salva l'irripetibilità delle sanzioni.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l'appello rilevando la tardività della dichiarazione integrativa della Parrocchia presenta oltre i termini all'epoca vigenti e coincidenti con quelli per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo .

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. Ric. 2020 n. 15649 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente depositava memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la sussistenza del giudicato esterno per effetto della sentenza della CTR della Lombardia nr 4802/2019 che definito la controversia tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo credito di imposta, spalmato in una diversa annualità, ed identiche questioni giuridiche. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art 5 d.l. 22/10/2016 nr 193 in relazione all'alt 360 1 comma nr. 3 cpc per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile la disciplina della dichiarazione integrativa in favore del contribuente prevista dalla d.l. 193/2016 che prevede la possibilità di integrare la dichiarazione sino al termine per l'accertamento del tributo.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 2.1 I fatti oggetto della controversia, pacifici e documentalmente provati, sono i seguenti: alla Parrocchia è stato riconosciuto il credito di imposta per complessive C 17.789,35, utilizzato dalla contribuente in compensazione, quanto ad C 13.307,00, per l'anno di imposta 2012, e, quanto ad C 4.482,00, per il periodo di imposta 2013. A seguito di bonario invito da parte dell'Ufficio al pagamento in conseguenza dell'accertato maggior reddito ottenuto disconoscendo la compensazione dei crediti, la Parrocchia, dopo aver versato quanto richiesto per gli anni di imposta 2012 e 2013, ha avanzato distinte istanze di rimborso che sono state Ric. 2020 n. 15649 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -3- rigettate dall'Agenzia delle Entrate per le stesse motivazioni dando così origine a due giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche differenziandosi solo per le annualità di imposta. 2.2 In primo grado la contribuente si è vista accogliere entrambi i ricorsi, in secondo grado si sono registrate due decisioni difformi sulla medesima questione giuridica dell'applicazione alla fattispecie concreta della disciplina dell'art 5 d.l. 193/2016; in particolare con riferimento all'annualità del 2012 la CTR della Lombardia, con sentenza nr. 4802/2019, passata in giudicato come risulta dall'attestazione in calce alla sentenza depositata in atti, ha confermato la sentenza della CTP ritenendo, contrariamente a quanto affermato dall'impugnata sentenza, che la Parrocchia avesse presentato entro il termine dell'accertamento dell'imposta, e quindi tempestivamente, la dichiarazione in sanatoria per l'annualità 2012. 2.4 In materia di giudicato esterno con riferimento a diversi periodi di imposta rileva il fondamentale arresto delle sezioni unite della Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto « Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia, riguardante Ric. 2020 n. 15649 sez. MT - ud. 07-10-2021 -4- anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta.» ( cfr.

Cass. S.U.Ric. 2020 n. 15649 sez. MT - ud. 07-10-2021 -5- 13916/2006). Tale orientamento è stato confermato da altre pronunce successive (cfr Cass. 1300/2018). 2.5 Nella fattispecie sono presenti tutte le condizioni per riconoscere l'efficacia esterna ed espansiva del giudicato formatosi nel diverso procedimento definito con la sentenza nr. 4802/2019. Le due controversie, infatti, traggono entrambe origine dal credito fiscale spalmato in due anni, vi è identità di causa petendi e petitum, medesimezza di circostanze fattuali e delle questioni di diritto controverse.

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte : accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cu