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Ordinanza — n. 40861/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal on bank movement presumptions for corporate cost deductions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40861/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione allowed the tax agency's main appeal while rejecting the company's incidental appeal regarding bank account movements. The court held that in companies with limited participation, financial transactions of shareholders and their families are presumed to belong to the company unless specifically proven otherwise. Consequently, the appellate court's decision to disallow cost deductions based on these presumptions was upheld, leading to the cassation of the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/73; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: In companies with limited participation, bank movements of shareholders and their families are presumed attributable to the company absent specific contrary proof.

Parole chiave

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tax audit presumptions bank movement attribution limited participation company cost deduction disallowance appellate court review fiscal verification rules shareholder family accounts assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 1 n. 2 DPR 29 settembre 1973 n. 600
CONSIDERATO CHE: CON RIGUARDO AL RICORSO PRINCIPALE Con unico motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
600, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002 n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
artt. 111 Cost
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2015, n. 428
Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2015, n. 12276
Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2018, n. 30098
12276; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2018, n. 30098; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30381
30098; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30381; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2020, nn. 21383 e 21384
30381; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2020, nn. 21383 e 21384; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2021, n. 24208
21383 e 21384; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2021, n. 24208).
Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2014, n. 13473
Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2014, n. 13473; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2016, n. 8112
13473; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2016, n. 8112; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9212
8112; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9212; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11610
9212; Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11610).
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA Gor6k4' sul ricorso iscritto al n. 11600/2010 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "S.I.C.E. S.r.l.", con sede in Follonica (GR), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bertolini, con studio in Grosseto, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: alessandrobertolini@pec.ordineavvocatigrosseto.com), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;

CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 18 dicembre 2018 n. 2293/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 18 dicembre 2018 n. 2293/03/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP relative all'anno 2010, in dipendenza di movimentazioni bancarie della società, dei soci e dei loro familiari, ha parzialmente accolto l'appello proposto in via principale dalla medesima ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dalla "S.I.C.E. S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto il 12 dicembre 2016 n. 376/01/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che VIVA dovesse escludersi dalla deduzione dei costi. La "S.LC.E. S.r.l.". si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: CON RIGUARDO AL RICORSO PRINCIPALE Con unico motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che si potesse operare una detrazione dai maggiori ricavi accertati di una percentuale a titolo di costi sostenuti nella misura forfettaria del 70%. CON RIGUARDO AL RICORSO INCIDENTALE 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente deciso il giudice di appello sul gravame incidentale con motivazione meramente apparente circa la presunzione di imputazione al reddito delle movimentazioni sui conti correnti bancari di soggetti diversi dalla società e dal suo legale rappresentante.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 51, n. 7, del D.P.R. 7 ottobre 1972 n. 633, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'amministrazione finanziaria potesse riprendere a tassazione le movimentazioni sui conti correnti bancari della società, dei soci e dei loro familiari. RITENUTO CHE: CON RIGUARDO AL RICORSO PRINCIPALE 1. Il motivo è infondato. 1.1 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un'attività d'impresa, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, la cui eventuale indicazione e prova è a carico del contribuente (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2014, n. 16896; Cass., sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22266; Cass., Sez. 6^-5, 19 aprile 2017, n. 9888; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2017, n. 31024; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15161; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24822). Peraltro, alla presunzione di legge (relativa) si deve contrapporre una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità (Cass., Sez. 6^-5, 1 dicembre 2016, n. 1898) Infatti, in tema di imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo ex artt. 38 e 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'amministrazione finanziaria possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2017, n. 22868; Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2018, n. 21828; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, n. 24422; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17405; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20436; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24822). 1.2 Nella specie, il giudice di appello ha palesemente contravvenuto al principio enunciato, ritenendo di poter determinare in via presuntiva la percentuale forfettaria dei costi deducibili e di porre a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di contrapporre una diversa determinazione dei costi deducibili.

CON RIGUARDO AL RICORSO INCIDENTALE 2. Il primo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto, per la comune attinenza alla questione dell'utilizzo in sede di accertamento delle movimentazioni bancarie riferibili a conti intestati alla società, ai soci ed ai loro familiari in assenza di dichiarazioni fiscali per un biennio - sono infondati. 2.1 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2015, n. 4829;

Cas., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26111; Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2021, n. 25033) e che tale principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, poiché in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano - in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario - ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2015, n. 428;

Cass., Sez. 5", 12 giugno 2015, n. 12276; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2018, n. 30098; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30381; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2020, nn. 21383 e 21384; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2021, n. 24208). In ogni caso, anche se non è necessario che risulti che i conti correnti siano fittiziamente intestati a terzi, occorre pur sempre che l'amministrazione finanziaria provi che i conti, se pure a costoro intestati nella realtà, siano comunque utilizzati, anche in parte, per operazioni riferibili alla contribuente anche tramite presunzioni, sia pure senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2014, n. 13473; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2016, n. 8112; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9212; Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11610). 2.2 Nella specie, il giudice di appello si è sostanzialmente uniformato al principio enunciato, sia pure con motivazione sintetica, avendo ritenuto che, nel contesto di una compagine sociale a ristretta base partecipativa, l'accertamento basato su elementi acquisiti in via presuntiva dalle movimentazioni relative ai conti intestati ai soci della contribuente ed ai loro familiari fosse giustificato dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte di quest'ultima negli anni 2011 e 2012.

Infatti, secondo la sentenza impugnata: «Trattandosi di società che non ha provveduto a presentare le dichiarazioni fiscali per gli anni 2011 e 2012, si giustifica l'accertamento basato su elementi acquisiti in via presuntiva anche relativamente alle movimentazioni bancarie dei soci e dei loro familiari, sulla base di quanto disposto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/73».3. Valutandosi la fondatezza e la infondatezza dei rispettivi motivi, dunque, il ricorso principale può essere accolto, il ricorso incidentale deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se