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Ordinanza — n. 40858/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows teacher's claim for damages regarding repeated fixed-term contracts in Italian schools.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40858/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the Ministry's appeal against a lower court ruling that awarded damages to a teacher for repeated fixed-term contracts. The court found the lower court's calculation of the 36-month threshold flawed because it included a 2005 contract period that was not a formal 'de facto' organ position. Consequently, the court held that such temporary substitute roles do not automatically constitute abuse under the EU framework agreement, reversing the previous finding of automatic liability.

Regesto Legislator

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Art. 4 L. 124/1999; Art. 36 D.Lgs. 165/2001: In the school sector, repeated fixed-term contracts for temporary substitutes or de facto organ positions do not automatically constitute abuse under the EU framework agreement, requiring concrete proof of distorted usage rather than mere duration.

Parole chiave

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school sector employment fixed-term contract abuse temporary substitute roles de facto organ position EU framework agreement repeated contracts liability automatic presumption of damage contratto d'insegnamento

Disposizioni normative citate

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Art. 4 L. 124/1999
l'unico motivo di ricorso denuncia, quanto alla condanna al risarcimento del danno, la violazione della Direttiva 1999/70/CE e della clausola 5 dell'allegato Accordo Quadro, nonché dell'art. 4 L. 124/1999 e dell'art.
Art. 36 D.Lgs. 165/2001
124/1999 e dell'art. 36 d.
Directive 1999/70/EC
Art. 327 c.p.c.
tali notifiche sono state consegnate presso le caselle pec in data 25.2.2019 e dunque tempestivamente, rispetto al termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza pubblicata il 19.11.2018;
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
art. 327 c.p
tali notifiche sono state consegnate presso le caselle pec in data 25.2.2019 e dunque tempestivamente, rispetto al termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza pubblicata il 19.11.2018;

Giurisprudenza citata

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Cass. 22552/2016
1999/70/CE, fermo restando il diritto de/lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima» (Cass. 22552/2016 cit.); 6.
Cass. S.U. 5072/2016
Cass. 2019 n. 06731 sez. ML
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6731-2019 proposto da: MINISTI",R0 DELL'ISTRUZIONE DEIL'UNIVI',RSITA' DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PICCINNO LORELLA MAURA; - intimata - avverso la sentenza n. 1311/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Lecce, prendendo atto che non vi era stato appello w.f~' rispetto alla domanda di conversione a tempo indeterminatoyha tonfermato l'accoglimento già pronunciato in primo grado dal Tribunale della stessa città della domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a termine proposta da Lorella Maura Piccinno nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (di seguito MIUR), in ragione della reiterazione di contratti di incarico A.T.A. a tempo determinato e ciò sul presupposto che, sommando il periodo svolto con contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2005/2006, con le supplenze annuali svolte in ciascuno degli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, risultasse superata la soglia limite di 36 mesi:

2. il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo;

3. Lorella Maura Piccinno è rimasta intimata;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. deve premettersi che la notifica del ricorso per cassazione appare regolarmente eseguita in via telematica, con atti la cui conformità agli originali è ritualmente attestata, presso gli indirizzi Pec di entrambi i difensori della Piccinno in appello;

2. tali notifiche sono state consegnate presso le caselle pec in data 25.2.2019 e dunque tempestivamente, rispetto al termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza pubblicata il 19.11.2018;

3. l'unico motivo di ricorso denuncia, quanto alla condanna al risarcimento del danno, la violazione della Direttiva 1999/70/CE e della clausola 5 dell'allegato Accordo Quadro, nonché dell'art. 4 L. 124/1999 e dell'art. 36 d. Igs. 165/2001, richiamando i precedenti di questa S.C. secondo cui le Ric. 2019 n. 06731 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- supplenze prestate su organico di fatto non potevano essere considerate quale forma di accesso abusivo alla contrattazione a termine;

4. il motivo è fondato, sulla base dell'assetto interpretativo consolidato presso questa S.C., a partire da Cass. 22552/2016 e successive pronunce sempre conformi, secondo cui la disciplina speciale scolastica è in rapporto di incompatibilità con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal d. Igs 368/2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi, avendo la L. 124/1999 tipizzato ex ante le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed avendo essa, inoltre, considerato, nella disciplina delle proroghe e dei rinnovi, anche le esigenze di continuità del servizio;

5. su tali premesse si è concluso che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto de/lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima» (Cass. 22552/2016 cit.); 6.

è infatti noto (il riepilogo è sempre tratto da Cass. 22552 cit.) che la legge, nel modificare il regime delle supplenze, le ha differenziate in tre tipologie, ovverosia le supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999), cosiddette su "organico di diritto", le quali riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto), con riferimento a posti effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno in esito all'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;

7. vi sono poi le supplenze temporanee cosiddette su "organico di fatto" (art. 4, cit., co. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, le quali coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;

8. infine vi sono le supplenze temporanee (co. 3), conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti Ric. 2019 n. 06731 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- CYI resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre e destinate a terminare non appena venga meno la corrispondente esigenza;

9. in proposito, sempre Cass. 22552 cit., ha segnalato che la sentenza Mascolo ha affermato (par. 91-95) come la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva" (ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro) per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario;

10. da ciò è derivata l'esclusione delle supplenze su organico di fatto o a maggiore ragione di quelle temporanee, così come previste e regolate dalla legge nei termini sopra detti, dall'ambito dell'abuso della contrattazione a termine e, quindi, dalla presunzione di danno c.d. eurounitario, ferma restando, come detto, la possibilità in concreto di allegare a provare elementi sintomatici di un uso disorto di quelle supplenze;

11. nel caso di specie, lo stesso accertamento svolto dalla Corte territoriale rende evidente che il superamento dei 36 mesi si determina solo considerando anche il contratto del 2005/2006 "fino al termine delle attività didattiche" e, dunque, su organico di fatto che però, secondo quanto sopra detto, non poteva essere utile al fine di comporre la fattispecie dell'abusivo ricorso alla contrattazione a termine e a dare corso all'automatismo risarcitorio di cui a Cass., S.U. 5072/2016;

12. ne deriva la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio affinché la causa sia decisa facendo applicazione del principio quale sancito da Cass.22552/2016 nel senso che, nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, Ric. 2019 n. 06731 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4- prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2021 e del 23.11.2021. Il Presidente d