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Ordinanza Interlocutoria — n. 40813/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to lower court regarding inadmissibility of false claim in inheritance dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 40813/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the petitioners' request to have the case remitted to the United Sections, ruling that no decisive evidence existed to overturn the lower court's findings. The appellants sought to declare the holographic will lacking in handwriting, while the respondents argued the false claim was inadmissible and violated procedural efficiency. The court determined that the lower court correctly applied principles of reasonable trial duration by rejecting the false claim, thus the case must proceed to a new public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The Supreme Court may not remit a case to the United Sections if the lower court's decision on the inadmissibility of a false claim is based on established principles of procedural efficiency and reasonable trial duration.

Parole chiave

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false claim inadmissibility holographic will dispute reasonable trial duration United Sections remission procedural efficiency principles sospensione della procedura di fallimento azione di contestazione petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30697-2020 proposto da: PONZI PIETRO, CLEMENTRE ADELE VED PONZI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI, 47/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MARIA BOSIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CATARCI; - ricorrenti - contro PONZI DANIELA, PONZI PAOLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato JACOPO F. TROJANI, che la rappresenta e difende; PONZI ROBERTO, PONZI DARIO, elettivamente domiciliati in Roma, via Valadier 52, presso lo studio dell'avv.

Claudio Mancini, che li rappresenta e difende; RECUPERO MARIA CRISTINA, MARCOVECCHIO UMBERTO, rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO SINOPOLI e FRANCESCO SINOPOLI; - controrkorrenti - PONZI STEFANO, PONZI PAOLA, PONZI CESARE, PONZI FRANCO, PONZI LUCIO, PONZI DAVIDE, PONZI MASSIMO, PONZI ANTONOI, PONZI ORNELLA, FORTUNATO CARMELA, FOLRTUNATO ROSSANA; - Intimati - avverso la sentenza n. 1248/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. Rilevato che: In giudizio promosso per far dichiarare il difetto di autografia del testamento olografo della defunta Ilaria Ponzi, promosso da alcuni dei successibili ex lege (compreso Ponzi Mario), il tribunale rigettava la domanda e contro la sentenza Ponzi Mario interponeva appello. Interrotto il processo a seguito della morte di Ponzi Mario, il giudizio era riassunto dagli eredi Ponzi Pietro e Clemente Adele, i quali precisavano di avere proposto, in separato giudizio, querela di falso. La Corte d'appello sospendeva il giudizio, che era poi riassunto dagli appellati, i quali deducevano l'estinzione del giudizio per querela di falso.

Nel seguito della lite gli appellanti chiedevano che il giudizio fosse nuovamente sospeso, ma la Corte d'appello rigettava la richiesta con ordinanza che era confermata dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza. La Corte d'appello, infine, rigettava l'appello, rilevando l'infondatezza e l'inammissibilità della querela di falso proposta dagli appellanti. Essa richiamava i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, che impongono al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sollecita definizione del processo.

Ric. 2020 n. 30697 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- Per la cassazione della sentenza Ponzi Pietro e Clemente Adele hanno proposto ricorso, affidato a due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi:

a) Ponzi Daniela e Ponzi Paolo;

b) Ponzi Dario e Ponzi Roberto;

c) Recupero Maria Cristina e Marcovecchio Umberto. Gli altri intimati sono rimasti tali. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato istanza, al Primo Presidente della Suprema Corte, chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite. L'istanza è stata rigettata con decreto del Primo Presidente in data 6 ottobre 2021. Il collegio rileva che non ricorre l'ipotesi della evidenza decisoria avuto riguardo alle ragioni indicate dalla Corte di merito nel dichiarare inammissibile la querela. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 ot