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Ordinanza Interlocutoria — n. 40812/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds and remands case for public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 40812/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Intertech SRL against the Bologna Court of Appeal's decision to reject Euromeg SRL's opposition to an injunction. Intertech argued the lower court incorrectly declared the appeal inadmissible for failing to specify the contested provisions and facts, while Euromeg contended the first-instance judgment was correct. The court found no grounds for cassation under the relevant procedural articles and ordered the case to be remanded for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 342, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific provisions and facts of the appealed decision upon which the complaint is based, and the court correctly rejects such an appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to specify provisions procedural defect remand for hearing injunction opposition perenzione dell'azione perenzione dell'istanza di revisione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 342, comma 2 cod. proc. civ.
civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 342, comma 2, cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ.
Art. 1382 cod. civ.
Art. 1453 cod. civ.
art. 342 cod. proc. civ
civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 342, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 2034/2016 della Corte di Feltre
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30660-2020 proposto da: INTERTECH SRL , elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, 38, presso lo studio dell'avvocato Pierfilippo Coletti, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Manlio Marceddu; - ricorrente - contro EUROMEG SRL , elettivamente domiciliata in Roma, Via Quintino Sella 41, presso lo studio dell'avvocato Camilla Bovelacci, rappresentata e difesa dall'avvocato Brunella Bertani; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2473/2020 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte; ritenuto che: -la società Intertech s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Euromeg s.r.l. per l'importo di euro 226.000,00 dovuto a titolo di penale contrattuale per il ritardo nella stipula del contratto definitivo di permuta di immobili siti in Rubiera ed oggetto del contratto preliminare concluso fra le parti il 10/6/2009; -a fondamento dell'opposizione Intertech deduceva il giudicato contenuto in una precedente sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia a definizione di altre cause di opposizione a decreti ingiuntivi aventi ad oggetto la medesima penale contrattuale per diversi periodi di ritardo; l'opponente deduceva, inoltre, l'inesistenza di alcun danno a carico della Euromeg a giustificazione del riconoscimento della penale, nonchè l'inesistenza dell'allegato ritardo per avere Euromeg prestato sostanziale acquiescenza alla mancata stipula del definitivo, oltre alla contrarietà a buona fede della richiesta di decreto ingiuntivo; -l'adito Tribunale di Reggio Emilia respingeva l'opposizione ritenendo, per un verso, la richiesta di penale fondata sugli accordi integrativi intervenuti fra le parti e non divenuti inefficaci, e per l'altro la responsabilità di Intertech per la mancata consegna al notaio della documentazione necessaria per il rogito; -proposto gravame avverso la sentenza di prime cure da parte dell'opponente, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sesni dell'art. 342 cod. proc. civ. per avere l'appellante fondato l'impugnazione sul mero rinvio per relationem alle difese svolte in primo grado , senza Ric. 2020 n. 30660 sez.

M2 - ud. 22-09-2021 -2- indicare le parti del provvedimento appellate e delle circostanze da cui deriva la censura proposta; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dalla società Intertech con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società Euromeg s.r.I.; -la relatrice ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 342, comma 2, cod. proc.civ. per avere la corte d'appello dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1382 e 1453 cod. civ. per non avere la corte d'appello fatto corretta interpretazione delle norme invocate, diversamente da quanto avvenuto con la sentenza n. 2034/2016 con cui la corte felsinea aveva accolto il gravame proposto nei confronti di altre opposizioni a decreti ingiuntivi richiesti da Euromeg nei confronti di Intertech per altri periodi di ritardo; -ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e, pertanto, dispone il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio del ricorso alla pubblica udienza. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22