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Ordinanza Interlocutoria — n. 40811/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds, remitting case for public hearing due to lack of specific error grounds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 40811/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against the appellate court's decision to declare the initial lawsuit's notification null and remand the case. The appellant argued that the lower court incorrectly rejected a request to verify the preliminary sales contract due to procedural delays and improper jurisdiction. The court found that the appellant failed to meet the specific requirements for overturning the appellate decision under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3; Art. 375, comma 1, nn. 1, 5 cod. proc. civ.: An appeal based on violation of procedural rules is inadmissible if the appellant does not demonstrate that the lower court's decision falls within the specific categories of reversible errors listed in the statute.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Appeal Admissibility Procedural Violation Preliminary Contract Notification Nullity Remittal to Hearing Jurisdictional Error notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., proposta di infondatezza del ricorso; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 343, comma 1 cod. proc. civ.
Art. 346 cod. proc. civ.
Art. 216 cod. proc. civ.
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 216 cod. proc. civ. per avere la coret territoriale erroneamente dichiarato la tarvidità dell'istanza di verificazione; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art.
Art. 345, comma 3 cod. proc. civ.
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, cod.
Art. 375, comma 1 cod. proc. civ.
art. 2932 cod. civ
ha chiesto la pronuncia di sentenza ex art. 2932 cod. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 216 cod. proc. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 216 cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27994-2020 proposto da: RP NUOVA IMMOBILIARE SRL , elettivamente domiciliato in Roma, Via Paraguay n 5, presso lo studio dell'avvocato Andrea Rizzelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Abate; - ricorrente - contro GIOTTA ELENA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Delle Medaglie D'oro 113, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Panetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Messina; - controricorrente - avverso la sentenza n. 717/2020 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 21/07/2020; udita nella camera di consiglio del 22/09/2021 la relatrice Annamaria Casadonte; (k) rilevato che: - la società ricorrente RP Immobiliare s.r.l. ha chiesto la pronuncia di sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti di Elena Giotta ed in relazione al contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto due locali siti in Martina Franca; -nella contumacia della convenuta, l'adito Tribunale di Brindisi, ritenuti sussistenti i presupposti del contratto preliminare con cui la convenuta si era impegnata a vendere e delle quietanze del pagamento del prezzo, accoglieva la domanda attorea; -proposto gravame da parte della convenuta, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta ad un indirizzo rispetto al quale la società attrice non aveva provato il collegamento con la convenuta, con conseguente nullità della sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado territorialmente competente; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dalla originaria attrice con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso Elena Giotta; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di infondatezza del ricorso; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 343, comma 1, e 346 cod. proc. civ. per avere la corte erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di verificazione;

Ric. 2020 n. 27994 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 216 cod. proc. civ. per avere la coret territoriale erroneamente dichiarato la tarvidità dell'istanza di verificazione; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., per avere erroneamente dichiarato la tardività dell'istanza di verificazione; - la ricorrente censura con tutti e tre i motivi la statuizione del giudice d'appello di inammissibilità dell'istanza di verificazione del contratto preliminare di compravendita per tardività della stessa e la conseguente ricaduta che ciò ha avuto ai fini della statuizione di nullità della notifica eseguita alla convenuta nell'indirizzo ivi indicato e corrispondente a quello del fratello della stessa; -il collegio ritiene non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e dispone rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio alla pubblica udienza. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settembre 2021.