Ordinanza — n. 40808/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe così come hanno evidenziato le controricorrenti (cfr. controricorso, pag. 7). Il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata mercoledì 7.10.2020. Il ricorso per cassazione, quindi, è stato notificato tardivamente, allorché il termine "breve" di sessanta giorni era già decorso.7. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno condannati a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40808/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
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seguente ORDINANZA sul ricorso 26153 - 2020 R.G. proposto da: TORNABENE MARGHERITA - c.f. TRNMGH63S51H194P - SAVARINO ANGELA RITA - c.f. SVRNLR86A43M088W - SAVARINO ROSARIA RITA - c.f. SVRRRR89B61M088B - SAVARINO GIOVANNI - c.f. SVRGNN93H01M088F - (tutti quali eredi di Calogero Savarino), elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Campobello di Licata, alla via Edison, n. 42, o presso lo studio dell'avvocato Salvatore Manganello che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTI contro CL' CIOBANCA PETRONELA - c.f. CBNPRN86M62Z129I - SAVARINO ROSA - c.f. SVRRS043M45H194A - rappresentate e difese in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al controricorso dall'avvocato Daniela Cannarozzo ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via delle Coppelle, n. 35, presso lo studio dell'avvocato Filippo Polizzi.CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 998 - 5/29.6.2020 della Corte d'Appello di Palermo, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1.
Con sentenza n. 998 dei 5/29.6.2020 la Corte d'Appello di Palermo accoglieva l'appello proposto da Petronela Ciobanca e Rosa Savarino nei confronti di Margherita Tornabene, Angela Rita Savarino, Rosaria Rita Savarino e Giovanni Savarino, quali eredi di Calogero Savarino, avverso la sentenza del 21.9.2015 del Tribunale di Agrigento e, per l'effetto, rigettava la domanda esperita in prime cure da Calogero Savarino. Evidenziava la corte d'appello che il testamento olografo di Angelo Savarino in data 28.6.2012, al quale Calogero Savarino aveva correlato la sua legittimazione, era stato espressamente revocato dalla scheda testamentaria in data 29.6.2012, con la quale il testatore aveva nominato la sorella Rosa sua erede universale.
Evidenziava altresì che l'originario attore per nulla aveva contestato l'autenticità della seconda scheda testamentaria, sicché risultavano indimostrate la sua qualità di erede, la sua legittimazione processuale ed il fatto costitutivo della sua pretesa.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Margherita Tornabene, Angela Rita, Rosaria Rita e Giovanni Savarino, quali eredi di Calogero Savarìno; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione. /Lie Petronela Ciobanca e Rosa Savarino hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
3. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso.
4. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 116 e 372 cod. proc. civ. e 602 cod. civ., la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alla valutazione delle prove documentali successive al secondo grado e derivanti dal concomitante processo penale per falso testamento olografo. Deducono che, così come è emerso nel corso del processo penale dinanzi al Tribunale di Agrigento e segnatamente dalla perizia calligrafica in quella sede disposta, il testamento olografo di Angelo Savarino in favore di Rosa Savarino è falso, giacché redatto da Maria Ausilia Scibetta non già dal de cuius. Deducono che la Corte di Palermo non ha atteso alla valutazione della scheda testamentaria in data 29.6.2012 con le scritture comparative all'uopo prodotte.
5. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Il ricorso è dunque inammissibile.
6. La sentenza della Corte d'Appello di Palermo è stata notificata in data 3.7.2020, così come riferiscono gli stessi ricorrenti (cfr. ricorso, pag.
1) e così come hanno evidenziato le controricorrenti (cfr. controricorso, pag. 7). Il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata mercoledì 7.10.2020. Il ricorso per cassazione, quindi, è stato notificato tardivamente, allorché il termine "breve" di sessanta giorni era già decorso.7. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno condannati a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
8. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano nel complesso in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2021. Il presidente do