Italian Court dismisses claim for automatic higher job classification based on performed duties without public competition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by drivers seeking reclassification from Area A to Area B based on their actual performance of first aid duties. The lower court upheld the dismissal, noting that the 2019 precedent confirmed that factual performance of superior tasks does not automatically justify a higher job classification. The court ruled that such a change requires a public competitive procedure, as automatic advancement would violate the principle of equal access to employment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 D.Lgs. 165/2001; Art. 97 Cost.: The performance of duties superior to those assumed does not automatically justify a higher job classification; such advancement requires a public competitive procedure to ensure equal external access.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17503-2020 proposto da: SIGNETTI PIERLUIGI, NEPOTE DANIELE, CONSONNI ANDREA, °SELLA SABRINA , domiciliati ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRA CARD ELLA; - ricorrenti - contro ENTE STRUMENTALE CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 802/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata 1'11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Torino ha respinto l'appello di Andrea Consonni e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, di inquadramento nell'area B, livello economico Bl, a decorrere dal 20 febbraio 2009;
2. i ricorrenti, tutti inquadrati, a seguito di stabilizzazione, nell'area A posizione economica A2, avevano dedotto di avere sempre svolto mansioni di autista soccorritore che prevedevano non solo la guida e il controllo di funzionalità del veicolo, ma anche mansioni sanitarie di primo soccorso, ed avevano rivendicato il diverso inquadramento ponendo a fondamento della pretesa il CCNI del 17 febbraio 2009 che, nell'adattare i profili professionali al nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL 1° ottobre 2007 per il personale degli enti non economici, aveva istituito il profilo di autista soccorritore, inquadrato nell'area B, posizione economica Bl;
3. la Corte territoriale ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 20915/2019, che ha ritenuto infondate analoghe domande, ed ha aggiunto che gli appellanti avevano domandato il solo diverso inquadramento e non differenze retributive per le mansioni superiori svolte e, pertanto, privo di rilievo era il richiamo alla professionalità Ric. 2020 n. 17503 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- dimostrata nello svolgimento dei compiti propri dell'autista soccorritore;
4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 7, del CCNL 1998/2001 per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, degli artt. 5, comma 2, 6, comma 4, 8, comma 2, 15 e 22 del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale dello stesso comparto, dell'art. 36 Cost. e, richiamata la disciplina contrattuale, addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che non fosse consentita alla contrattazione integrativa l'individuazione di un nuovo profilo professionale collocato nell'area B, anziché in quella inferiore; 1.1. aggiungono i ricorrenti che il contratto nazionale non aveva posto alcun limite alla contrattazione collettiva integrativa quanto alla disciplina dei profili e, pertanto, le parti collettive potevano anche prevedere che determinate mansioni, pacificamente da sempre svolte dagli appellanti, caratterizzassero un profilo di nuova istituzione collocato nell'area superiore perché esprimente maggiore professionalità;
Ric. 2020 n. 17503 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- 1.2. rilevano che non dovevano essere esperite le previste procedure di selezione in quanto i ricorrenti avevano continuato a svolgere compiti già in precedenza agli stessi attribuiti; 1.3. richiamano, infine, il principio di rilievo costituzionale secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e, pertanto, in caso di istituzione di nuovi profili professionali, gli stessi non possono non incidere sull'inquadramento dei dipendenti già assegnati a curare le mansioni caratterizzanti il nuovo profilo;
2. con la seconda censura si addebita alla Corte territoriale di avere violato l'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto perché l'interpretazione delle disposizioni contrattuali che si legge nella sentenza impugnata finisce per differenziare illegittimamente dipendenti che svolgono le medesime mansioni, penalizzando gli assunti in data antecedente al 20 febbraio 2009;
3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati alla luce dell'orientamento già espresso da questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui il contratto integrativo 2006/2009 per il personale non dirigente della CRI, nell'istituire il nuovo profilo professionale di autista soccorritore, non ha determinato l'automatica trasposizione nell'area B del profilo professionale di autista, riconducibile all'area A, profilo che resta dal primo distinto, né può essere invocato da tutti i dipendenti inquadrati nell'area inferiore per rivendicare l'inquadramento superiore, atteso che nell'impiego pubblico contrattualizzato il passaggio di area è condizionato al superamento delle procedure selettive ed al rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi interni;
Ric. 2020 n. 17503 sez. ML - ud. 21-09-2021 -4- 4. il ricorso, tutto incentrato sullo svolgimento di fatto di mansioni riconducibili a quelle caratterizzanti il nuovo profilo, non considera che nell'impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, l'inquadramento è quello stabilito al momento dell'assunzione o successivamente acquisito nel rispetto delle regole che disciplinano lo sviluppo professionale, con la conseguenza che l'assegnazione a compiti che esprimano una diversa e maggiore professionalità può solo legittimare la richiesta di differenze retributive per il periodo in cui le mansioni stesse sono state svolte, non già giustificare la definitiva acquisizione della qualifica più elevata;
5. da tempo questa Corte ha affermato, sia pure in relazione ad altri comparti, che le disposizioni della contrattazione collettiva dettate in tema di inquadramento del personale devono essere interpretate in coerenza con il complessivo quadro normativo e, quindi, con i principi dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001 e con l'art. 97 Cost., sicché, si è detto, fra più opzioni esegetiche non può essere scelta quella che rende la clausola contrattuale nulla, nullità ravvisabile in presenza di uno «scivolamento» verso l'alto delle qualifiche di inquadramento perché «la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dall'art. 97 Cost., secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, del quale sono attuazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 e 52), non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte.
Ed inoltre, nel caso di passaggio da un'area di inquadramento ad altra superiore, è richiesto, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall'esterno» ( Cass. n. 10628/2006); Ric. 2020 n. 17503 sez. ML - ud. 21-09-2021 -5- 6. la sentenza di questa Corte n. 20915/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non è viziata da alcun errore di fatto poiché il principio di diritto è stato enunciato nella piena consapevolezza delle allegazioni dei ricorrenti circa lo svolgimento di mansioni esprimenti la professionalità dell'autista soccorritore, diversa e superiore rispetto a quella del solo conducente di mezzi utilizzati per il trasporto di persone e cose; 6.1. peraltro, ed è qui l'equivoco nel quale incorrono i ricorrenti, la circostanza che successivamente all'assunzione, avvenuta per l'espletamento delle mansioni di autista di Area A, sia stato istituito il profilo professionale dell'autista soccorritore, inquadrato nell'area B non legittima la definitiva acquisizione del livello superiore perché ciò equivarrebbe a violare la disciplina inderogabile stabilita dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 165/2009, prevede che il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ( nella specie quelle di autista) o a quelle che «abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive», senza che possa assumere rilievo ai fini dell'inquadramento lo svolgimento di fatto di mansioni non ricomprese nell'area e nel profilo professionale di assunzione, che possono legittimare solo la richiesta di differenze retributive, ove prevalenti rispetto a quelle di inquadramento;
7. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
8. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle Ric. 2020 n. 17503 sez. ML - ud. 21-09-2021 -6- condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così decis