Italian tax court allows appeal when annulment of tax notice requires substantive re-evaluation of debt amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision to annul a tax assessment notice. The taxpayers argued that the commission erred by annulling the notice without recalculating the tax debt based on documented costs for off-the-books employment. The court held that because the tax process is one of 'merit' rather than mere annulment, a judge finding a substantive flaw must re-evaluate the tax claim substantively rather than simply voiding the act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 2, 19 e 63 d.lvo 546/92; Art. 277 e 112 cpc: When a tax judge annuls an assessment notice for substantive rather than formal reasons, they must re-evaluate the tax claim substantively and determine the correct amount within the limits of the parties' requests, rather than limiting themselves to annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15191-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro TREPPO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, TREPPO ROMANO, in proprio ed in qualità di socio della trasformata società Treppo SNC di Treppo Romano & C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 52, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GRASSETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato SILVIO D'ANDREA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5580/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.La soc. Treppo snc di Treppo Romano & C. (successivamente divenuta Treppo Costruzioni srl) e Treppo Romano impugnavano gli avvisi di accertamento con il quale l'Agenzia dell'Entrate, recependo i rilievi del processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza, operava una ripresa Irpef, Iva ed Irap sulla base dell'impiego in nero di tre dipendenti. 2 La commissione Tributaria Provinciale di Como accoglieva parzialmente il ricorso la Commissione e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione; la Corte di Cassazione con ordinanza nr. 641/2018 del 22/9/2017 annullava con rinvio e la CTR in sede di rinvio accoglieva l'appello proposto dai contribuenti ed annullava gli impugnati avvisi di accertamento rilevando che l'Ufficio non aveva tenuto conto dei costi documentati dai contribuenti. 3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo.
I contribuenti si sono costituiti depositando controricorso. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ric. 2020 n. 15191 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di degli art. 1 comma 2, 19 e 63 d.lvo 546/92, in combinato disposto degli artt. 277 e 112 cpc, in relazione all'art. 360 1 comma nr. 4 cpc, si sostiene che la CTR abbia errato nell'annullare integralmente l'avviso di accertamento senza procedere alla rideterminazione della pretesa tributaria. 1.2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai resistenti in quanto la ricorrente ha esposto in maniera chiara e sufficiente i fatti di causa ed indicato atti e documenti sui quali si fonda il motivo di ricorso. 2.11 motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte << dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte» (cfr.
Cass. 21851/2018, 24611/ 2014 e 26157/2013). Ric. 2020 n. 15191 sez. MT - ud. 07-10-2021 -3- 2.2 Del resto lo stesso giudice rescindente ha demandato al giudice di rinvio di sottoporre «la fattispecie presuntiva a nuova valutazione » tenendo conto dei costi. 2.3 L'impugnata sentenza dopo aver accertato che i contribuenti avevano fornito elementi di prova documentali attestanti il sostenimento dei costi relativi all'impiego di manodopera ha, discostandosi dai principi sopra enunciati, annullato l'avviso di accertamento impugnato, sull'errato rilievo che fosse compito dell'Ufficio in sede amministrativa, e non del giudice tributario investito della controversia, rideterminare il «quantum debeatur». 3 II ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale Lombardia della in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia Commissione Tributaria Regionale dei Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 ottobre Il