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Ordinanza — n. 40613/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows tax appeal due to apparent lack of reasoning in lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40613/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision, declaring the lower court's ruling null and void. The taxpayer argued that the commission failed to provide substantive reasoning for its findings on deductible expenses, citing a generic reference to a prior judgment. The court found this 'apparent motivation' violated statutory requirements for logical reasoning, necessitating the annulment of the decision and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to explain the logical basis of the decision or the evidence considered.

Parole chiave

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apparent motivation nullity of judgment tax deduction expenses logical reasoning requirement remittal for retrial deducibilità delle spese costi ambientali imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992
546 del 1992, art. 36, comma 2, n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n.
art. 111 Cost
2.2 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016
Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017
Cass. VI - 5, n. 22022/2017
07-10-2021 -4- difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello »(Cass. VI - 5, n. 22022/2017).
Cass. n. 23940/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12572-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FALLIMENTO LA PIANA AMBIENTE SPA; - intimato - avverso la sentenza n. 1101/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.La soc. La Piana Ambiente spa (successivamente dichiarata fallita) impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia dell'Entrate, all'esito dell'indagine della Guardia di Finanza, operava una ripresa fiscale per i tributi Ires, Iva e Irap, contestando elementi positivi di reddito non contabilizzati relativi a contributi ricevuti e disconoscendo la deducibilità di plurimi costi per compensi all'amministratore, spese di trasferta, consulenza tecnica, noleggio automobili e varie altre.

2. La commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria rigettava il ricorso. 3 Sull'impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva parzialmente l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che le spese per consulenza tecnica e sopravvenienze passive ritenute dall'Ufficio non detraibili erano inerenti l'attività e, quindi, deducibili. 4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo. Il fallimento non si è costituito Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 12572 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- 2.Con il motivo di impugnazione viene dedotta la violazione degli artt. 36, comma 1, nr. 4 d.lvo 546/92, 118 disp. att. cod. proc. civ. essendo la sentenza, in punto di ritenuta deducibilità dei costi, nulla per motivazione apparente. 2.1 Il motivo è fondato. 2.2 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.

Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass.

Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Ric. 2020 n. 12572 sez. MT - ud. 07-10-2021 -3- Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 2.3 Ciò premesso, nel passaggio motivazionale dedicato all'accertamento fiscale che contesta l'indeducibilità delle spese si legge quanto segue: « per quanto attiene agli oneri considerati, invece, dall'Ufficio non spettanti quali consulenza tecnica e sopravvenienze passive, sono spese inerenti l'attività e conseguentemente spettanti e detraibili. Si conferma, infine, la validità della motivazione per relationem, così come previsto dalla sentenza di Cassazione n. 25104/2008» 2.4 Si tratta all'evidenza di affermazioni generiche ed apodittiche non spendendo la sentenza una sola parola per spiegare le ragioni della ritenuta inerenza delle spese . 2.5 Sulla parte della motivazione per relationem va rilevato che questa Corte ha affermato che « deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni Ric. 2020 n. 12572 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -4- difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello »(Cass. VI - 5, n. 22022/2017). 2.6 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente che si converte in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente 3. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio