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Ordinanza — n. 40612/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as inadmissible because the taxpayer won the lower court appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40612/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because they had already won the previous appeal judgment. The taxpayer argued the lower court lacked proper motivation regarding special waste classification, but the appellate court had already accepted their appeal and excluded those areas from taxation. Since the taxpayer was entirely victorious in the prior instance, they lacked the concrete interest required to challenge the decision again.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; The right to appeal is conditional upon having a concrete interest in overturning the judgment, which is absent when the appellant has already obtained a favorable ruling in the preceding instance.

Parole chiave

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interest to appeal tax appeal inadmissibility concrete interest requirement victory in prior instance Cassation procedure assenza d'obbligo comunale ricorso per carenza impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12/04/2013, n. 8934
Cass. 11/07/2014, n. 16016
8934; Cass. 11/07/2014, n. 16016; Cass.
Cass. 11/09/2015, n. 17969
16016; Cass. 11/09/2015, n. 17969).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 585-2020 proposto da: CEVA LOGISTICS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA SCULLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE PIVI; - ricorrente - contro COMUNE DI MONTEROTONDO; - intimato - avverso la sentenza n. 3082/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Ceva Logistics Italia srl impugnava l'avviso di pagamento per saldo TARI, anno di imposta 2016, eccependo la carenza di motivazione dell'atto impositivo, la mancanza di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e l'assenza di privativa rispetto alla superficie.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dichiarava il difetto di giurisdizione.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Sicilia, riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, accoglieva l'appello rilevando che la contribuente aveva, con la perizia prodotta nel ricorso introduttivo, adeguatamente delimitato le superfici a magazzino, nell'ambito della maggiore superficie occupata, escludendo correttamente dall'imposizione tali aree in quanto nelle stesse di producevano rifiuti speciali da imballaggio, non assimilabili ai rifiuti urbani. 4 Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Il Comune di Monterotondo non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2020 n. 00585 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo di impugnazione Ceva Logistics Italia srl denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art.132 comma 2 nr. 4 cpc, 112 cpc 2 156, comma 2 cpc, si sostiene che la motivazione è del tutto inidonea ad assolvere la sua funzione di esplicitare le ragioni della decisione in quanto la CTR non ha utilizzato a fondamento della decisione le risultanze processuali della causa.

Ciò sarebbe provato dal riferimento al Comune di Tivoli e all'ASA di Tivoli, soggetti estranei al presente procedimento e ad una perizia mai prodotta dal ricorrente.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 L'art 100 cpc stabilisce che « per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse»; manifestazione di tale principio generale è l'interesse ad impugnare che va apprezzato in relazione all'utilità concreta e sostanziale che può derivare dall'accoglimento del gravame da collegarsi ad una soccombenza anche parziale nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 12/04/2013, n. 8934; Cass. 11/07/2014, n. 16016; Cass. 11/09/2015, n. 17969). 2.2 La soccombenza è pertanto condizione costitutiva dell'interesse all'impugnazione, che in essa ha origine e consegue ad una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, che tende a rimuoverlo, proprio con il rimedio dell'impugnazione 2.3 Nella fattispecie in esame la ricorrente, come si evince dalla lettura del dispositivo e della motivazione dell'impugnata decisione, è risultata totalmente vittoriosa essendosi vista accogliere l'appello e nessuna autonoma rilevanza giuridica può avere l'interesse della contribuente ad una corretta motivazione in fatto e diritto.

Ric. 2020 n. 00585 sez. MT - ud. 07-10-2021 -3- 3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso 4 Nulla è da statuire sulle spese, non essendovi stata costituzione dell'Ente comunale. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso nella Camera di Consigl