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Ordinanza — n. 40584/2021 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of tax agency's order to specify missing compensation fee amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40584/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted Giovanni Dimaria's request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. Although the Agency of Revenue was ordered to pay expenses, the specific amount for compensation was omitted from the operative part of the decision. The court ruled that this omission constituted a mere forgetfulness and ordered the insertion of the calculated sum of Euro 2,300.00.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a judgment omits the liquidation of expenses in the operative part despite stating them in the reasoning, the interested party must request a correction procedure to quantify the amount.

Parole chiave

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material error correction omission of expenses litigation costs quantification court order amendment procedural remedy importi compensativi monetari deduzione delle spese professionali computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Tanto premesso, secondo questa Corte, nell'ipotesi in cui sia mancata la liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, benché in motivazione si riscontri la statuizione che le pone a carico del soccombente, l'interessato deve esperire il procedimento di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 287 c.p
Tanto premesso, secondo questa Corte, nell'ipotesi in cui sia mancata la liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, benché in motivazione si riscontri la statuizione che le pone a carico del soccombente, l'interessato deve esperire il procedimento di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29029 del 13/11/2018
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3968 del 18/02/2020
Cass. n. 14 del 2016
da ultimo Cass. n. 14 del 2016).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19088-2020 proposto da: DIMARI.A GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATELLI RUSPOLI N 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BALBI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO CASSI'; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE D.ELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso l'ordinanza n. 6327/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICI IELE CATALDI. Rilevato che: 1.Giovanni Dimaria propone ricorso per la correzione dell'errore materiale di cui all'ordinanza di questa Corte n. 6327/2020, depositata il 5 marzo 2020, resa sul ricorso n.r.g. 24782/2018, nella parte in cui, nel dispositivo, nel provvedere sulle spese di lite, nella frase «condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.», ha omesso di indicare l'importo delle spese liquidate a titolo di compensi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: LI1 ricorso è fondato. Infatti è oggettivamente palese, vista la relativa statuizione di condanna, che l'omessa liquidazione delle spese a titolo di compensi, è frutto di una mera dimenticanza. Tanto premesso, secondo questa Corte, nell'ipotesi in cui sia mancata la liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, benché in motivazione si riscontri la statuizione che le pone a carico del soccombente, l'interessato deve esperire il procedimento di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. per ottenerne la quantificazione (arg. da Cass.

Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29029 Ric. 2020 n. 19088 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- del 13/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3968 del 18/02/2020). Pertanto, liquidate in euro 2.300,00 per compensi le spese del relativo giudizio di legittimità (in ragione dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni), l'ordinanza va corretta nel dispositivo, nel quale, nella frase sopra riprodotta, dopo le parole «liquidate in Euro» e prima delle parole « per compensi» va inserita la cifra «2.300,00».

Nulla a disporre quanto alle spese di questo giudizio, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14 del 2016). PQM Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 6327/2020, depositata il 5 marzo 2020, resa sul ricorso n.r.g. 24782/2018, nella parte in cui ha provveduto sulle spese, così emendata: «condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.»; invariato il resto del provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2021. President i Iit. Lticio uciotti kL A 40 \ DEPOSITATO IN CANCELLERI