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Ordinanza — n. 40560/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against inadmissibility ruling, remanding case to appellate court for merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40560/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Michela Rizzi's appeal against the Brescia Court of Appeal's decision to declare her appeal inadmissible. Rizzi argued the lower court erred in dismissing her appeal while simultaneously examining the merits of the fraud claim. The court ruled that an appellate court's examination of the merits does not cure a procedural defect where an appeal was incorrectly declared inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appellate court's examination of the merits of an appeal declared inadmissible does not cure the procedural defect, and the appeal must be remanded for a new decision on admissibility.

Parole chiave

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inadmissibility appeal merits examination procedural defect fraudulent conveyance cassation remand azione di separazione trasferimento di patrimonio separazione dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Per stabilire se un atto di appello siffatto possa dirsi ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., occorre applicare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez.
Art. 360 c.p.c.
articolo 2901 c.p
Chiesero pertanto che il suddetto trasferimento venisse dichiarato inefficace ai sensi dell'articolo 2901 c.p.c..
articolo 342 c.p
1785 la Corte d'appello di Brescia ritenne l'appello inammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c..
art. 342 c.p
Per stabilire se un atto di appello siffatto possa dirsi ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., occorre applicare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3115 del 08/02/2018
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3115 del 08/02/2018, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018
altresì Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 3739-2019 proposto da: RIZZI MICHELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO DEL CURTO; tAk. - ricorrente - contro BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C. P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO BONDIONI; - controricorrente - nonché FINO 2 SECURITISATION SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, volontariamente rappresentata dalla doBANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 74 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PISELLI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA 22 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO BIONDONI; - controricorrente - nonché BIPOP CARIRE SPA GRUPPO BANCARIO CAPITALIA, BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMUNA SC A MP, GALLI BRUNO FAUSTINO; - intimati - avverso la sentenza n. 1785/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata 11 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA Ric. 2019 n. 03739 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- 1. Bruno Faustino Galli, nell'àmbito d'un giudizio di separazione personale dalla propria coniuge Michela Rizzi, trasferì a quest'ultima un immobile.

2. Tre istituti di credito (e cioè la società Bipop Carire s.p.a., il cui credito, per effetto di successive cessioni tOastrie, perverrà alla Fino 2 Securifization s.r.I., volontariamente rappresentata nel presente giudizio dalla società doBank s.p.a.; la Banca Popolare di Sondrio soc. coop. p.a. e la Cassa Padana BCC soc. coop. p.a.) nel 2006 convennero in separati giudizi dinanzi al Tribunale di Brescia Bruno Faustino Galli e Michela Rizzi, assumendo di essere creditori del primo, e che il trasferimento immobiliare di cui sopra fu compiuto in frode delle loro ragioni. Chiesero pertanto che il suddetto trasferimento venisse dichiarato inefficace ai sensi dell'articolo 2901 c.p.c..

2. Riuniti i tre giudizi, con sentenza 12 settembre 2015 n. 2593 il Tribunale di Brescia accolse le domande attoree. La sentenza venne appellata da Michela Rizzi. Con sentenza 21 novembre 2018 n. 1785 la Corte d'appello di Brescia ritenne l'appello inammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.. Reputò tuttavia di esaminare anche il merito del gravame, che reputò infondato.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Michela Rizzi, con ricorso fondato su due motivi. Hanno resistito con controricorso la Fino 2 Securitisation, la Cassa Padana e la Banca Popolare di Sondrio. La ricorrente e la FINO 2 hanno depositato memoria. Ric. 2019 n. 03739 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -3- RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il proprio gravame. 1.1. L'esame del primo motivo di ricorso impone, preliminarmente, di interpretare e qualificare l'effettivo detisum della sentenza impugnata.

La Corte d'appello, infatti, a pagina 5, secondo capoverso, ha giudicato essere l'appello "avulso da qualsivoglia specifica e concreta critica alla motivazione della sentenza [di primo grado], mancando ogni indicazione circa le parti della sentenza che si intendono appellare nonché gli ipecifici motivi di appello e il loro fondamento". La sentenza tuttavia prosegue (pagina 6, paragrafo II) esponendo anche "per debito di ragione" i motivi per cui l'appello doveva ritenersi infondato nel merito. La decisione è quindi conclusa da un dispositivo nel quale la Corte d'appello "dichiara l'appello inammissibile oppure tigetta l'appello". 1.2.

Ciò posto in punto di fatto, rileva questa Corte in primo luogo che un dispositivo contenente una statuizione alternativa, in cui si dichiari la l'impugnazione "inammissibile oppure infondata", non sia concepibile in punto di diritto, dal momento che il giudizio di inammissibilità preclude l'esame del merito, mentre quello di infondatezza lo presuppone. Escluso dunque che il suddetto dispositivo possa essere utilizzato per interpretare la sentenza impugnata, non resta a tal fine che applicare il criterio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di inammissibilità dell'appello priva il giudice della potestas iudicandi sul merito di esso, sicché le relative deduzioni contenute nella Ric. 2019 n. 03739 sez.

M3 - ud. 03-11-2021 -4- sentenza impugnata devono ritenersi tamquam non essent (come stabilito da Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013, Rv. 627991 - 01). La pronuncia impugnata va dunque qualificata come una sentenza di inammissibilità, e l'eventuale error in procedendo commesso dalla Corte d'appello nel dichiarare inammissibile il gravame non è sanato dalla circostanza che la Corte d'appello abbia esaminato anche il merito dell'impugnazione. 1.3. Stabilito dunque che la sentenza impugnata è una decisione che ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, osserva il Collegio che tale valutazione non può condividersi.

L'atto d'appello proposto da Michela Rizzi (che questa Corte può esaminare in considerazione della natura processuale del vizio dedotto: Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622361 - 01) ha la seguente struttura: -) da p. 2 a p. 10 sono riprodotte le domande attoree; -) a p. 10 è riassunto il fatto; -) a p. 11 è riassunto il contenuto della sentenza impugnata. Da qui in poi inizia l'illustrazione dell'unico motivo di gravame, nel quale sono racchiuse varie censure, ovvero:

a) che la motivazione della sentenza sarebbe ambigua circa la qualificazione del negozio di trasferimento come oneroso o gratuito (p. 11, terzo capoverso);

b) che comunque il trasferimento della quota di proprietà di un mezzo dell'immobile a Michela Rizzi andava qualificato come atto a titolo oneroso, in quanto avente funzione solutoria di debiti del solvens nei confronti dell'actipiens (p. 13);

c) che l'appellante nulla sapeva circa la posizione debitoria del proprio ex coniuge (p. 13-14). Ric. 2019 n. 03739 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -5- 1.4. Per stabilire se un atto di appello siffatto possa dirsi ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., occorre applicare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01. Con tale sentenza le Sezioni Unite di questa Corte hanno stablito che l'atto d'appello, per essere ammissibile, non esige che l'appellante proponga un "progetto alternativo di sentenza", ma è sufficiente che esponga con sufficiente chiarezza le doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, come accennato, l'appellante aveva proposto tre doglianze: che la sentenza di primo grado era ambigua, che l'atto revocato era stato compiuto a titolo oneroso, e che l'acquirente non era consapevole del pregiudizio ai creditori. 1.4.1. La prima doglianza costituiva di per sé denuncia d'un vizio della sentenza impugnata, e dunque non richiedeva ulteriori illustrazioni. 1.4.2. La seconda doglianza era una censura in diritto, in quanto avente ad oggetto la (supposta) erronea qualificazione d'un negozio bilaterale i cui contenuti non erano in discussione tra le parti.

Dunque anche tale doglianza non richiedeva ulteriori illustrazioni. La circostanza, poi, che l'onerosità o la gratuità dell'atto di trasferimento potesse essere irrilevante nel caso concreto, in ragione della ritenuta sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo, poteva al massimo comportare l'inammissibilità dell'appello per difetto di decisività, ma non per difetto di chiarezza, ex art. 342 c.p.c.. Ric. 2019 n. 03739 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -6- 1.4.3. La terza doglianza, infine, era una censura di fatto: secondo l'appellante (odierna ricorrente) l'essersi separata dal marito e l'essersi accollata il mutuo a garanzia del quale era stata concessa ipoteca sull'immobile oggetto del trasferimento erano circostanze idonee a dimostrare la sua ignoranza della condizione debitoria dell'ex coniuge.

La censura, quindi, chiedeva alla Corte d'appello di valutare ex novo alcuni elementi di fatto già sottoposti al giudice di primo grado: una doglianza sufficientemente chiara, la quale non ha per presupposto (anche) la confutazione dei motivi con i quali il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevanti gli elementi di prova che l'appellante assume malamente valutati. Questa Corte ha già stabilito, infatti, che l'appellante il quale intenda dolersi d'una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte, e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3115 del 08/02/2018, Rv. 648034 - 01; cfr. altresì Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722 - 01). 1.5.

Il primo motivo di ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, in quanto l'appello proposto da Michela Rizzi andava esaminato nel merito, e non poteva essere dichiarato inammissibile. La circostanza che la Corte d'appello, dopo avere rilevato l'inammissibilità del gravame, abbia esaminato anche una questione di merito (la sussistenza della prova della saentia fraudis in capo al terzo acquirente), per le ragioni già esposte, deve ritenersi tamquam non esset, e Ric. 2019 n. 03739 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -7- quindi inidonea a sanare il vizio processuale rappresentato dalla erronea qualificazione dell'appello come inammissibile. 1.6.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così de