Italian Court dismisses appeal against cassation order for revocation based on party fraud grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that a prior cassation order was tainted by party fraud. The applicant argued a settlement was void due to his brother's lack of capacity, but the Court held that fraud is not a ground for revoking non-merit decisions. Consequently, the appeal was dismissed because the Court of Cassation does not evaluate facts or prove fraud in such proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 391 bis, comma 1 c.p.c.; Art. 391 ter c.p.c.: A party fraud ground is inadmissible for revoking a cassation order on merit unless the Court of Cassation has decided the case on the merits, as it does not evaluate facts or prove fraud.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 24992-2019 proposto da: PAOLUCCI DONATO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rAJ rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA DI CIOCCIO; - ricorrente - contro PAOLUCCI SILVIO ROCCO; - intimato - avverso l'ordinanza n. 23216/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSE 'TI. FATTI DI CAUSA 1. Silvio Rocco Paolucci convenne dinanzi. al Giudice di pace di Chieti il proprio fratello Donato Paolucci, chiedendone la condanna al rimborso di una quota delle spese sostenute per le esequie del comune padre. Donato Paolucci si costituì e oppose in compensazione vari controcrediti. Il Giudice di pace accolse la domanda principale e rigettò la riconvenzionale. Donato Paolucci propose appello, che venne rigettato dal Tribunale di Chieti.
2. La sentenza d'appello venne impugnata per cassazione da Donato Paolucci e questa Corte, con ordinanza 4 ottobre 2017 n. 23216, dichiarò inammissibile il ricorso, sul presupposto che esso in parte avesse ad oggetto questioni di fatto, come tali insindacabili in sede di legittimità; ed in parte fosse infondato, per avere denunciato un vizio di omessa pronuncia in realtà insussistente.
3. Donato Paolucci ha proposto ricorso per revocazione avverso quest'ultima ordinanza, fondato su due motivi. La controparte non si è difesa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente sviluppa un ragionamento così riassumibile: -) questa Corte, con l'ordinanza 23216/17, rigettò il primo motivo del suo ricorso per cassazione "sul rilievo che le parti avrebbero raggiunto un accordo transattivo"; -) in realtà quell'accordo transattivo doveva ritenersi inesistente, in quanto stipulato da Silvio Rocco Paolucci avvalendosi di una procura Ric. 2019 n. 24992 sez.
M3 - ud. 03-11-2021 -2- rilasciatagli dal defunto padre in stato di incapacità di intendere e di volere; -) ergo, sia la sentenza d'appello, sia quella di legittimità dovevano ritenersi "effetto del dolo" di Silvio Rocco Paolucci. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza 23216/17 di questa Corte invocando, quale presupposto di essa, "il dolo della parte". Ma dei provvedimenti della Corte di cassazione si può chiedere la revocazione solo per il caso di errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. (art. 391 bis, comma primo, c.p.c.).
La revocazione per dolo della parte di un provvedimento della Corte di cassazione può essere domandato solo in un caso: quando la Corte abbia deciso la causa nel merito (art. 391 ter c.p.c.). Principio del resto ovvio, ove si ponga mente al fatto che il dolo delle parte è concepibile solo con riferimento al travisamento delle prove: ma la Corte di cassazione non valuta prove e non accerta fatti. Il suo sindacato è limitato alla correttezza giuridica della sentenza impugnata, con la conseguenza che rispetto ad una sentenza di legittimità non è nemmeno concepibile che essa possa essere "frutto del dolo delle parti". 1.2.
In ogni caso non sarà superfluo aggiungere che il primo motivo di revocazione è inammissibile - in modo parimenti manifesto - anche per una seconda ed indipendente ragione. Esso muove infatti da un presupposto erroneo, e cioè che l'ordinanza 23216/17 di questa Corte avrebbe rigettato il primo motivo di ricorso Ric. 2019 n. 24992 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -3- di Donato Paolucci sul presupposto che tra le parti fosse intervenuta una certa transazione. Si tratta tuttavia d'un presupposto immaginario, dal momento che Donato Paolucci, impugnando per cassazione la sentenza del Tribunale di Chieti, col primo motivo del proprio ricorso per cassazione aveva lamentato il vizio di omessa pronuncia, e questa Corte lo rigettò osservando che la sentenza impugnata non conteneva alcuna "omessa pronuncia".
Il motivo è dunque inammissibile in quanto assume come "frutto di dolo della parte" una statuizione che nella sentenza revocanda non c'è.
2. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che l'ordinanza 23216/17 dovrebbe essere revocata perché "la sentena impugnata" si fonderebbe su una dichiarazione di accettazione di eredità proveniente da Silvio Rocco Paolucci, dichiarata falsa dalla Corte d'appello de L'Aquila con sentenza 12 aprile 2017 n. 711, passata in giudicato. 2.1. Il motivo è inammissibile per le identiche ragioni per cui è inammissibile il primo: e cioè, da un lato, che l'ordinanza di questa Corte 23216/17 non si fonda affatto "sulla dichiarazione di accettazione di eredità" di Silvio Rocco Paolucci; e in secondo luogo perché il dolo delle parti non è motivo di revocazione delle sentenze di legittimità, a meno che la Corte di cassazione non abbia deciso la causa nel merito.
3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; Ric. 2019 n. 24992 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -4- (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 novembre 2021. Il Presidente (Adelaide Amendol