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Ordinanza — n. 40557/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missed filing deadline caused by failed electronic system errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40557/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was not filed within the statutory twenty-day period. Although the appellant claimed repeated fatal errors in the electronic filing system prevented timely submission, the court found that the law permits analog filing as an alternative to electronic methods. Consequently, the appellant's failure to utilize postal services or other analog options constituted negligence, resulting in the loss of the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 221, comma 5, D.L. 19/2020: The option for electronic filing does not exclude the possibility of analog filing; failure to use available analog means after repeated electronic errors constitutes negligence and results in the loss of the appeal deadline.

Parole chiave

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electronic filing failure analog filing option negligence in procedure missed appeal deadline Cassazione procedural rules legittimazione a ricorrere opposizione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
09-11-2021 -4- giorni di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v.
Art. 221, quinto comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
art. 369 cod. proc. civ
09-11-2021 -4- giorni di cui all'art. 369 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U n. 22438-18
Cass. n. 684-16
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14351-2021 proposto da: COLOMBIN 1894 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché ROBERTO BERGAMO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE VERDI 8, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CRISCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO MONTI; - ricorrenti - Contro FALLIMENTO COLOMBIN 1894 SRL, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE SENSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO BRAN; - controrkorrente contro PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE, FALLIMENTO COLOMBIN e FIGLIO SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 55/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata 1'11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la Colombin 1894 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Trieste, depositata 1'11 marzo 2021, che ne ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, resa dal tribunale della stessa città; il Fallimento ha replicato con controricorso; la ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che: I. - il ricorso è stato notificato il 12 aprile 2021 (lunedì); la ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ai fini del deposito dello stesso nella cancelleria della Corte (art. 369 cod. proc. civ.), premettendo di aver provveduto all'invio telematico dell'atto in data 28 aprile 2021; ha quindi rappresentato che sia il primo tentativo, sia gli altri svolti in sequenza, erano stati Ric. 2021 n. 14351 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -2- tutti rifiutati dal sistema con nota attestante taluni errori fatali, di volta in volta costituiti da: (i) mancanza della nota di iscrizione a ruolo; (il) insufficiente pagamento del contributo unificato; (iii) documento xml non valido; (iv) errore inatteso durante la verifica di firma; (v) allegato semplice errore inatteso durante la verifica di firma nell'allegato contrassegnato come doc. 5; nell'istanza la ricorrente sostiene che il messaggio di errore fatale deriverebbe da un problema del gestore dei servizi telematici, visto che l'oggetto del rifiuto contrassegnato come doc. 5 è un semplice allegato in busta; dunque, il riferimento a un errore inatteso durante la firma del documento non avrebbe, a suo dire, alcuna giustificazione; chiede che sia riconosciuta la validità del deposito ovvero che sia autorizzato un contestuale nuovo deposito cartaceo del ricorso previa rimessione in termini;

II. - il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art.369 cod. proc. civ., non essendo stato depositato nel termine di legge; il procedimento di deposito telematico, come la stessa ricorrente riconosce, non è andato a buon fine per l'indicata esistenza di errori fatali; l'istanza di rinnessione in termini non può trovare accoglimento per la dirimente ragione che la norma sul deposito telematico degli atti in cassazione (art. 221, quinto comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n.

77) prevede che "nei Ric. 2021 n. 14351 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici"; tale norma è chiara nella previsione di una facoltà di uso degli strumenti telematici di trasmissione, nel senso appunto che il deposito "può" avvenire in modalità telematica; ne consegue che resta ferma la facoltà di procedere al deposito degli atti in modalità analogica;

III. - ciò vale a stabilire che, dopo la documentata esistenza di ben cinque messaggi negativi, implicanti l'esistenza di altrettanti errori fatali nella trasmissione telematica, la difesa della ricorrente con l'uso della ordinaria diligenza aveva la possibilità di determinarsi al deposito del ricorso con la detta modalità (sulla quale v. Cass. Sez. U n. 22438-18), anche mediante spedizione a mezzo posta; e ciò a partire dal 28 aprile del corrente anno, come da essa stessa indicato; questa Corte ha difatti riconosciuto che ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti Ric. 2021 n. 14351 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -4- giorni di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 684-16); non avere affatto considerato tale pur elementare possibilità equivale a costituire in colpa la parte ai fini della mancata osservanza del termine di deposito, donde non può sostenersi che essa sia incorsa in una decadenza per causa a lei non imputabile; da comunicazione di cancelleria il controricorso, notificato il 22-5-2021, risulta parimenti depositato oltre i venti giorni dalla notificazione; sicché di esso non va tenuto conto ai fini delle spese. p.q.m.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio de