Court dismisses final fee liquidation for a former bankruptcy administrator because the bankruptcy proceedings were still pending.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the final fee liquidation decree issued to a former bankruptcy administrator because the bankruptcy proceedings were still pending at the time. The administrator argued for a definitive payment, but the court held that only advance payments are permissible before the procedure concludes. Consequently, the decree was annulled and the case was remanded for a new examination applying the correct legal principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, third paragraph of the Bankruptcy Law; The final liquidation of a former bankruptcy administrator's fees is inadmissible before the conclusion of the proceedings, as such evaluation requires a unitary review of facts possible only at closure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6759-2020 proposto da: CARCIONE COSTANTINO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95/A, presso lo studio dell'avvocato GIULIA GRIMALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA LUCIA FORTE; - ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO N. 5/1997 di BASTIANELLI VERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EDOARDO PATINI; - controricorrente - avverso il decreto Fall. n. 5/97 del TRIBUNALE di CASSINO, depositato il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Costantino Paolo Carcione ha proposto ricorso contro il decreto col quale il tribunale di Cassino gli ha liquidato il compenso definitivo per l'attività di curatore del fallimento di Vera Bastianelli; ha denunziato la violazione o falsa applicazione del d.m. n. 30 del 2012 e la nullità del decreto (i) per la pendenza della procedura, nella quale si erano avvicendati due curatori, (ii) per difetto di motivazione quanto alla concreta applicazione dei parametri liquidativi e (iii) per difetto del contraddittorio; il Fallimento, in persona del nuovo curatore, ha replicato con controricorso.
Considerato che: I. - il ricorso è nel senso che segue manifestamente fondato; II. - il tribunale di Cassino ha liquidato al curatore cessato dalla carica il compenso ritenuto spettante in via definitiva, ed è pacifico, come si desume dal controricorso, che la procedura era al momento ancora pendente; III. - viceversa questa Corte da tempo insegna che, in tema di liquidazione del compenso al curatore Ric. 2020 n. 06759 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 39 legge fall., il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poiché il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorché diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione (Cass.
Sez. U n. 26730-07); IV. - il principio, per quanto affermato in relazione al testo della legge fall. anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, trova chiara estensione anche in relazione ai fallimenti soggetti alla riforma, stante la esplicita previsione dell'art. 39, terzo comma, per la quale, se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato "in ogni caso" al termine della procedura salvi gli eventuali acconti; V. - ne consegue che il decreto va cassato per tale assorbente ragione, a prescindere dagli ulteriori motivi di doglianza; segue il rinvio al medesimo tribunale di Cassino, in diversa composizione, per nuovo esame che faccia applicazione del principio di diritto sopra indicato; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Ric. 2020 n. 06759 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- tribunale di Cassino anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. Il President DEPOSITATO IN CA ERIA oggi, ..... . l