Ordinanza — n. 40554/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso 6691-2020 proposto da: PANZERA GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUll presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO BRUNETTI; Lifi. - ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO NEW DINO'S HOTEL SRL N. 51/2015; - intimata - avverso il decreto 712/2020 cronol. del TRIBUNALE di COSENZA, depositato il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Giuseppe Panzera, dottore commercialista, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fall. contestando (per quanto ancora interessa) la non ammissione al passivo del fallimento di New Dino's Hotel s.r.l. del "credito differenziale tra quello richiesto in sede di domande tardive e quello ammesso dal GD" all'udienza di verifica; si evince dal decreto impugnato che si era trattato degli interessi moratori relativi a due crediti professionali già insinuati in sorte capitale; il tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione perché "non può essere richiesta in sede di domande di ammissione tardiva una voce accessoria e strettamente collegata in quanto fondata sulla stessa causa giustificativa - incarico professionale e rapporto di lavoro - di quella già riconosciuta in una precedente fase di accertamento dello stato passivo (..)"; ciò in base all'assunto che il non aver domandato gli accessori nell'anteriore fase precluderebbe, per il principio del giudicato riferito al dedotto e al deducibile, "la riproposizione in una diversa e successiva fase procedimentale di una voce di credito omessa in sede tempestiva, ma afferente per petitum o (..) per causa petendi a quella richiesta";
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 2909 cod. civ; Ordinanza — n. 40554/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Panzera ricorre per cassazione con unico motivo, teso a censurare il decreto per violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 101 legge fati.; il Fallimento non ha svolto difese. Ric. 2020 n. 06691 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- Considerato che: I. - la proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito (accessorio) agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (Cass.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 6691-2020 proposto da: PANZERA GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUll presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO BRUNETTI; Lifi. - ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO NEW DINO'S HOTEL SRL N. 51/2015; - intimata - avverso il decreto 712/2020 cronol. del TRIBUNALE di COSENZA, depositato il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Giuseppe Panzera, dottore commercialista, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fall. contestando (per quanto ancora interessa) la non ammissione al passivo del fallimento di New Dino's Hotel s.r.l. del "credito differenziale tra quello richiesto in sede di domande tardive e quello ammesso dal GD" all'udienza di verifica; si evince dal decreto impugnato che si era trattato degli interessi moratori relativi a due crediti professionali già insinuati in sorte capitale; il tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione perché "non può essere richiesta in sede di domande di ammissione tardiva una voce accessoria e strettamente collegata in quanto fondata sulla stessa causa giustificativa - incarico professionale e rapporto di lavoro - di quella già riconosciuta in una precedente fase di accertamento dello stato passivo (..)"; ciò in base all'assunto che il non aver domandato gli accessori nell'anteriore fase precluderebbe, per il principio del giudicato riferito al dedotto e al deducibile, "la riproposizione in una diversa e successiva fase procedimentale di una voce di credito omessa in sede tempestiva, ma afferente per petitum o (..) per causa petendi a quella richiesta";
Panzera ricorre per cassazione con unico motivo, teso a censurare il decreto per violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 101 legge fati.; il Fallimento non ha svolto difese. Ric. 2020 n. 06691 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- Considerato che: I. - la proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito (accessorio) agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (Cass.
Sez. U n. 6060-15); tanto costituisce espressione di un ormai pacifico orientamento; II. - in particolare, e diversamente da quanto ritenuto dal tribunale di Cosenza, l'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi è ammissibile anche se è già avvenuta la richiesta e ammissione dello stesso credito per il solo capitale, perché, giustappunto, il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato (v. già Cass. n. 4554-12);
III. - ne segue che il ricorso è manifestamente fondato e il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame; il tribunale si uniformerà al principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. Ric. 2020 n. 06691 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Cosenza anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021.
Il Presidente "Lel; DEPOTTATO