Italian Court dismisses bankruptcy appeal as new grounds were not raised in prior appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible because the appellant failed to raise specific nullity and defense violations during the prior appeal stage. The appellant argued that the bankruptcy judge had a conflict of interest and that access to case files was denied, but the appellate court had already addressed these points and confirmed file availability. Consequently, the court rejected the new arguments as generic criticisms of merit that lacked the required specificity for this level of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 legge fall.; Art. 366 c.p.c.: Grounds for nullity or violation of rights must be raised in the first instance of appeal; new generic arguments are inadmissible in cassation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6475-2020 proposto da: SALIS ROBERTINO DANIELE, in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO CHIUCHIOLO; - ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO SALIS, MADEDDU PINO, T- C ( BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimati - (i avverso la sentenza n. 1/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il-V;)/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la corte d'appello di Cagliari ha respinto il reclamo di Robertino Daniele Salis avverso la sentenza del tribunale di Oristano che ne aveva dichiarato il fallimento su richiesta del pubblico ministero; Salis propone adesso ricorso per cassazione; gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: I. - il primo mezzo, che denunzia la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice e per violazione del divieto di anticipare il giudizio, è inammissibile; si assume che la sentenza di fallimento era stata emessa da un collegio composto tra gli altri dallo stesso magistrato che aveva svolto funzioni di giudice dell'esecuzione immobiliare intrapresa contro il ricorrente; ciò tuttavia, da un lato, non costituisce motivo di nullità e, dall'altro, non è stato dedotto in sede di reclamo ex art. 18 legge fall., sicché la doglianza è nuova in questa sede di legittimità;
II. - il secondo mezzo, che deduce la violazione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti dinanzi al tribunale, è inammissibile per genericità ed estraneità alla ratio decídendi, avendo la corte d'appello non solo motivatamente escluso che una tale violazione fosse stata commessa, ma esplicitamente affermato che l'intera documentazione Ric. 2020 n. 06475 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- relativa alla procedura fallimentare era stata comunque acquisita e posta a disposizione nella fase di reclamo, senza che il reclamante avesse in quella sede prospettato una specifica violazione del suo diritto;
III. - il terzo motivo, che denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 legge fall. e l'omesso esame di fatti decisivi a proposito dei requisiti di fallibilità, è inammissibile poiché riflette una (peraltro generica) critica di merito; il profilo della insussistenza dei requisiti di fallibilità non risulta (in prospettiva di autosufficienza) consegnato al giudizio di reclamo, sicché è nuovo in questa sede; dopodiché, nonostante la rubrica, la doglianza si dilunga anche sul tema dell'insolvenza, che si dice che non sussisteva essendovi stato il regolare pagamento (o comunque il regolare tentativo di pagamento) dei debiti contratti, comprovato dall'avvenuta sospensione della procedura esecutiva; da questo punto di vista tuttavia la censura è riscontrata da una opposta ricostruzione in fatto dell'impugnata sentenza, per la quale la condizione di avvenuta estinzione totale o parziale dell'esposizione debitoria era da considerare esclusa; e a tal riguardo l'affermazione integra un accertamento di fatto insindacabile in cassazione. p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei Ric. 2020 n. 06475 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. Il Presi,de DEPOSITATO IN C ELLE