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Ordinanza — n. 40362/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses INPS appeal for inadmissibility due to lack of specific facts and mixing fact with law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40362/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements and substantive legal standards. The INPS argued that the appellant's failure to file a specific tax form constituted a fraudulent concealment of social security debt, preventing the statute of limitations from running. The court rejected this claim because the appeal lacked sufficient factual detail to support the accusation of fraud and incorrectly conflated a factual determination with a question of law.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The cassation appeal must be self-sufficient and specific, and the court cannot treat a factual finding regarding concealment as a pure legal error.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of autosufficiency fact versus law distinction social security statute of limitations fraudulent concealment burden lacuna contributiva provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale modifica dei contributi alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 2935 c.c.
Art. 2941 n. 8 c.c.
6677 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n.
Art. 2, commi 26-31 della legge 335/1995
8 c.c., dell'art. 2, commi 26-31 della legge 335/1995, dell'art.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
2, commi 26-31 della legge 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv.
Art. 1, d.lgs. n. 462/97
111 del 2011, dell'art. 1, d.lgs. n. 462/97 e degli artt.
Art. 10, comma 1, e 18, comma 4, d.lgs. n. 241/97
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021
Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021).
Cass. n. 11603 del 2018
Cass. n. 11603 del 2018; Cass.
Cass. n. 27209 del 2017
11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass.
Cass. n. 12362 del 2006
27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006).
Cass., S.U. n. 5083 del 2014
Cass., S.U. n. 5083 del 2014), Ric.
Cass. nr. 7254 del 2021
21-09-2021 -3- «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 3550-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro CAJ BASILE MARIA GRAZIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE CARROZZA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 853/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l' 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Catania, in parziale accoglimento dell'appello dell'INPS, ha dichiarato legittima l'iscrizione di Maria Grazia Basile alla Gestione separata, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato non iscritta alla Cassa forense, per mancato raggiungimento dei limiti di reddito, presso cui versava solo il contributo integrativo; ha tuttavia dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Istituto per l'anno 2005, escludendo che la mancata compilazione del "Quadro RR" integrasse un occultamento doloso del debito contributivo.

2. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, Maria Grazia Basile.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26-31 della legge 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011, dell'art. 1, d.lgs. n. 462/97 e degli artt. 10, comma 1, e 18, comma 4, d.lgs. n. 241/97.

5. Ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei Ric. 2020 n. 03550 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari.

6. Ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c..

7. Il ricorso non può trovare accoglimento.

8. Anzitutto, per difetto di autosufficienza, atteso che nel ricorso in cassazione l'Istituto non ha trascritto il documento su cui la censura si fonda né ha provveduto alla necessaria localizzazione negli atti processuali e al deposito degli stessi (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021).

9. Deve ribadirsi, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (v. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006).

10. Il motivo di ricorso è comunque inammissibile poiché l'INPS denuncia un errore di diritto (violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c.) mentre l'accertamento di un comportamento occulto configura una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), Ric. 2020 n. 03550 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021).

11. Sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso dell'INPS va dichiarato inammissibile.

12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Carrozza, antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 21.9.2021 Il Presidente DEPOSiTATO IN CANCELLERIA Dot