Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40316/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40316/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40316/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19125-2020 proposto da: BLUE PANORAMA AIRLINES SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPUTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE EAVA; - ricorrente - contro TORRETTA CRISTINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa .dall'avvocato CINZIA ANGELA GARATTI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 242/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 111 comma 6 Cost; Ordinanza — n. 40316/2021 — snciv · Corte di Cassazione: PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15°,/o e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Parole chiave

Generato dall'IA
lavoratori anziani età legale di pensionamento indennità di anzianità rivalutazione dei salari discriminazione fondata sull'età accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 111 comma 6 Cost
civ., al di fuori dell'indicata omissione, il controllo) del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19125-2020 proposto da: BLUE PANORAMA AIRLINES SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPUTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE EAVA; - ricorrente - contro TORRETTA CRISTINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa .dall'avvocato CINZIA ANGELA GARATTI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 242/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. "-+ L.jj RILEVATO che Con sentenza del 21 maggio 2020, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto la domanda proposta da Cristina Torretta nei confronti della Blue Panorama Airlines S.p.A. relativa al riconoscimento delle spettanze retributive relative agli aumenti periodici di anzianità sulla base di quanto stabilito in sede sindacale all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Blu Panorama Airlines e dell'assunzione da parte della NewCo Blue Panorama S.p.a.; in particolare, la Corte ha condiviso l'iter motivazionale del primo giudice secondo cui l'anzianità cui era stata parametrata l'indennità dall'azienda era diversa da quella reale posto che la Torretta era stata assunta ex novo in data 1.10.2016 e, di conseguenza, dal momento delle dimissioni aveva maturato una anzianità di nove mesi; per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, Blue Panorama Airlines S.p.A., affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, Cristina Torretta;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. cod. civ.; con il secondo motivo si allega l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla portata dell'accordo sindacale ex art. 47 L. 428/90;con il terzo motivo si allega la nullità della sentenza allegandosene la motivazione illogica incoerente ed incongrua; il primo motivo di ricorso è infondato; - giova evidenziare, al riguardo, che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, exp/urimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); - nel caso di specie nessuna violazione delle regole legali di ermeneutica appare commessa dal giudice di secondo grado il quale, muovendo dal dato letterale e confermando quanto già ritenuto in primo grado, ha opinato reputando che il rapporto di lavoro instaurato fra la Torretta e la Blue Panorama Airlines S.p.A. fosse del tutto nuovo rispetto a quello, definitivamente cessato, alle dipendenze della società conferente ed ha tratto da ciò le connesse conseguenze; - tale valutazione, di fatto, è incensurabile in sede di legittimità; - il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, sono inammissibili; - giova evidenziare, al riguardo, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell'esame del contenuto dell'accordo sindacale ma anche nella dedotta illogicità della motivazione, che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'indicata omissione, il controllo) del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020;

Cass. n. 23940 del 2017); relativamente, poi, alla denunziata motivazione apparente, va rilevato che questa Corte ha affermato che, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020); deve, quindi, concludersi che parte ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15°,/o e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell'adun