Italian Supreme Court dismisses INPS appeal for lack of self-sufficiency and factual error regarding tax form omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the INPS's cassation appeal inadmissible due to a lack of self-sufficiency and a mischaracterization of legal issues. The INPS argued that the applicant's failure to complete a specific tax form constituted intentional tax evasion, thereby preventing the contribution credit from being time-barred. The court rejected this claim because the appeal failed to cite the specific document supporting its argument and incorrectly treated a factual determination as a pure legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A cassation appeal must be self-sufficient and cannot conflate factual findings with legal errors, as the court cannot establish an automatic link between missing tax forms and intentional evasion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2584-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro FOTI GIUSEPPE SEBASTIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 824/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Catania, in parziale accoglimento dell'appello dell'INPS, ha dichiarato legittima l'iscrizione di Giuseppe Sebastiano Foti, ingegnere libero professionista e lavoratore dipendente, alla Gestione separata, ma prescritto il credito contributivo vantato dall'Istituto per l'anno 2005.
2. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Giuseppe Sebastiano Foti non ha svolto difese.
3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:
4. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26 e ss., della legge 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. co mod. dalla I. n. 111 del 2011.
5. Ha rilevato che il Foti, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari.
6. Ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.. Ric. 2020 n. 02584 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- 7. Il ricorso non può trovare accoglimento.
8. Anzitutto, per difetto di autosufficienza, atteso che nel ricorso in cassazione l'Istituto non ha trascritto il documento su cui la censura si fonda (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021);
9. Deve ribadirsi, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (v. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006).
10. Il motivo di ricorso è comunque inammissibile poiché l'INPS denuncia un errore di diritto (violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c.) mentre l'accertamento di un comportamento occulto configura una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021).
11. Sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso dell'INPS va dichiarato inammissibile.
12. Non si provvede alla regolazione delle spese di lite in quanto la controparte non ha svolto difese.
13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. Ric. 2020 n. 02584 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, delta L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 21.9.2021 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposit