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Ordinanza — n. 40311/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40311/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40311/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello di Nicola Ferrara e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato intercorso tra il predetto e Nicola Troiolo, titolare della ditta individuale Troiolo Bus, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'11.7.2005 ed ha ordinato alla parte datoriale di riammettere in servizio il lavoratore e di corrispondergli una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 40311/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Col secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio Ric. 2019 n. 36999 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., e vizio di motivazione.

Parole chiave

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contratti di lavoro scioglimento del contratto a termine contratto di lavoro a domicilio contrattazione collettiva decisione di estensione ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36999-2019 proposto da: TROIOLO NICOLA, elettivamente domiciliato in RCALk, VIA ASIAGO 2, presso lo studio dell'avvocato WALTER CONDOLEO, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO RACCO; - ricorrente- contro FERRARA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO SIVIGLIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 749/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello di Nicola Ferrara e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato intercorso tra il predetto e Nicola Troiolo, titolare della ditta individuale Troiolo Bus, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'11.7.2005 ed ha ordinato alla parte datoriale di riammettere in servizio il lavoratore e di corrispondergli una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha respinto l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata sul rilievo che il relativo ricorso fosse nato in forma analogica e successivamente trasformato in formato PDF, anziché avere forma nativa digitale, ritenendo non indicata e non sussistente alcuna disposizione volta a comminare la nullità per violazione delle suddette regole tecniche e, comunque, esclusa la nullità dal raggiungimento dello scopo, come comprovato dalla costituzione dell'appellato.

3. Nel merito, ha ritenuto che, in relazione ai contratti a termini conclusi tra le parti dal 2005 al 2009, il datore di lavoro non avesse fornito alcuna prova della indicazione per iscritto delle ragioni di apposizione del termine e che ciò era sufficiente a determinate l'illegittimità del termine e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla conclusione del primo contratto ("per il contratto dell'Il luglio 2005 e per quelli successivi, fino al 2009, il datore di lavoro non ha fornito alcun testo scritto contenente l'indicazione delle ragioni dell'apposizione del termine, il che è quanto basta per farne discendere l'inefficacia", pag. 6 della Ric. 2019 n. 36999 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- sentenza d'appello). Ha aggiunto che dalla lettura dei contratti conclusi dal 2010 in poi, prodotti in causa, emergeva come il richiamo al CCNL fosse assolutamente generico e del tutto avulso dalla clausola appositiva del termine.

4. Avverso tale sentenza Nicola Troiolo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Nicola Ferrara ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 156, commi 2 e 3, cod. proc. civ. in relazione al provvedimento del 16.4.2014 attuativo 34, comma 1, del D.M. 21.2.2011 n. 44 e succ. mod., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. Si assume che il ricorso in appello doveva essere costituito da atto nativo digitale poi trasformato in file formato PDF e che, invece, lo stesso, in quanto redatto in forma cartacea, come tale depositato in cancelleria, poi trasformato in PDF e in questo formato nuovamente depositato nel fascicolo telematico, da cui è stato estratto per la notifica ai sensi della I. n. 53 del 1994, dovesse considerarsi inesistente o insanabilmente nullo, in quanto non rispettoso delle specifiche tecniche di cui al citato provvedimento del 16.4.2014, senza possibilità di sanatoria per effetto dalla costituzione in giudizio della parte appellata.

7. Col secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio Ric. 2019 n. 36999 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., e vizio di motivazione.

8. Si censura la decisione d'appello sostenendo che il datore di lavoro ha pienamente assolto all'onere di prova della forma scritta delle ragioni giustificatrici della apposizione del termine, potendo queste risultare anche dal rinvio fatto dal contratto individuale al contratto collettivo o ad altri testi scritti accessibili alle parti. Nel caso di specie, essendo il CCNL accessibile al lavoratore, questi era in condizione di conoscere le ragioni della propria assunzione a termine.

9. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la violazione in sé delle "specifiche tecniche di cui al provvedimento 16 aprile 2014 emanato in attuazione dell'art. 34 comma 1 DM 21.2.11 n. 44", non è sanzionata da nullità comminata dalla legge (art. 156, comma 1, cod. proc. civ.), né il vizio dedotto comporta la mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2, cit.).

10. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa ha ritenuto non assolto l'onere di prova della specificazione per iscritto delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine, a causa della mancata produzione in giudizio dei contratti risalenti agli anni dal 2005 al 2009 e quindi della impossibilità di verificare il contenuto delle causali e il relativo grado di specificazione, là dove parte ricorrente censura la decisione di secondo grado assumendo l'idoneità, ai fini dell'art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, della descrizione della causale del contratto a termine in maniera indiretta, mediante rinvio a quanto previsto dal CCNL applicato.

11. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto. Ric. 2019 n. 36999 sez. ML - ud. 21-09-2021 -4- 12. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Siviglia, antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se